Bollo auto non pagato e blocco amministrativo: i casi di esenzione

Omettere il pagamento del Bollo auto può portare a spiacevoli e prolungate conseguenze. Esistono però dei casi particolari per evitare il fermo del veicolo.

Bollo auto fermo amministrativo
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La possibilità di poter pagare il tributo entro l’anno, porta molti contribuenti a rimandare fin troppo l’appuntamento col pagamento del Bollo auto. Una tassa regionale fra le più insidiose e, nondimeno, fra le meno “apprezzate”, in quanto indirizzata direttamente su un bene praticamente comune a ogni famiglia, anche in più unità. Eppure, nel momento in cui si ometta di versare il dovuto, le sanzioni scatteranno puntuali. Dalla semplice applicazione di una percentuale di sovrattassa per morosità, fino al fermo amministrativo del veicolo nei casi in cui l’omissione sia prolungata.

Recentemente, la tregua fiscale ha disposto la cancellazione di molti tributi datati fra il 2000 e il 2010 inferiori a 5 mila euro. E, fra questi, figuravano diverse cartelle esattoriali riferibili al Bollo auto. Va detto, però, che il decadimento è cosa rara. La tassa deve essere saldata poiché, nelle possibilità degli enti competenti, rientrano misure drastiche come, appunto, il fermo del veicolo il cui proprietario risulti inadempiente. L’invio della cartella esattoriale, inoltre, potrebbe significare anche l’iscrizione a ruolo del debito.

Bollo auto, i casi di esenzione: quando si evita il fermo amministrativo

Chiaramente, se c’è possibilità di un fermo amministrativo, occorre sapere quali sono i casi in cui può scattare. Tutto avviene in termini di legge: in caso il Bollo auto non sia stato pagato, sarà il concessionario della riscossione a poter disporre il fermo, iscrivendo il provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Da questo momento, il veicolo dovrà essere limitato nella sua circolazione fino a quando il tributo non sarà versato nella sua interezza. Niente radiazione dal PRA né possibilità di andare in giro con quella specifica auto, nemmeno se venduta. Il blocco sarà effettivo fino al momento del saldo totale del debito. Da quel momento, il concessionario provvederà d’ufficio alla cancellazione del fermo. Il quale, peraltro, potrebbe riservarsi di agire forzatamente per la vendita del veicolo in caso di inadempienza prolungata nel tempo.

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L’unica soluzione per sfuggire al blocco amministrativo, oltre chiaramente al pagamento regolare del dovuto, è l’esenzione dal Bollo. Esistono dei casi, tuttavia, in cui il fermo può essere limitato o comunque evitata l’iscrizione nel PRA. Ad esempio, nel momento in cui il debitore dimostri entro il termine dei 30 giorni che il veicolo sia strumentale all’attività d’impresa. Oppure necessario a sopperire a situazioni di grave disagio, come l’assistenza di persone disabili. La cancellazione dal registro, qualora già avvenuta, avverrebbe automaticamente. Stesso discorso in caso di rateizzazione: al pagamento tempestivo della prima rata, scatterà la sospensione del fermo. Nei casi in cui vi sia addirittura un errore da parte dell’amministrazione, ovvero la richiesta sia basata su un importo non dovuto, sarà il concessionario (previa contestazione e approvata quest’ultima) a provvedere alla cancellazione del veicolo dal fermo. In ogni caso, sempre meglio restare in regola coi pagamenti. La burocrazia può essere anche più complicata.

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