Il caso del condomino moroso: come ci si tutela dai debiti altrui

Dal ruolo dell’amministratore a quello degli altri abitanti dello stabile: cosa succede in caso vi sia un condomino lungamente moroso.

Condominio inquilini morosi
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La convivenza all’interno di un condominio può non essere sempre facile. Specie se alcuni condomini dovessero ritrovarsi, per qualche motivo, in ritardo coi pagamenti. Una situazione estremamente scomoda, per tutti gli attori in campo. Per l’amministratore, che deve gestire la morosità del condomino; per quest’ultimo, che naturalmente dovrà farvi fronte; e per gli altri abitanti dello stabile, che potrebbero ritrovarsi a scontare le mancanze del vicino di casa. Una situazione tutt’altro che infrequente, con la quale fare i debiti conti nel momento in cui dovesse capitare.

Specie in tempi di difficoltà economica generale, andare in difficoltà su alcuni pagamenti potrebbe non essere così strano. Tuttavia, in altre circostanze subentrano problematiche familiari o di altra natura, che portano a una sorta di recidività del condomino moroso. In questi casi, il primo riferimento è chiaramente l’amministratore. Sta a tale figura l’obbligo, per legge, di agire nei confronti dei morosi entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio al quale il debito fa riferimento. Sì, perché il mancato pagamento delle rate o dei conguagli finisce per gravare sul bilancio del condominio intero.

Condomino moroso: le azioni da intraprendere

Starà quindi ai condomini accertarsi che l’amministratore svolga il proprio dovere, richiedendo l’azione nei confronti delle morosità. In questi casi, non sarà sufficiente un sollecito di pagamento ma servirà la nomina di un avvocato che avvii le pratiche per un decreto ingiuntivo contro il debitore. E, come estrema soluzione, l’eventuale pignoramento dei relativi beni. Qualora la morosità del condomino in questione si protragga oltre i 6 mesi, l’amministratore potrà sospendere l’accesso ai servizi di godimento separato (ad esempio l’uso del parcheggio comune o dell’ascensore con tessera). Nel caso (raro) in cui non sia l’amministratore a farsi carico della pratica, ogni condomino potrà ricorrere direttamente in tribunale per recuperare le quote dovute. Anche se, va detto, tale pratica è solo desunta dalle normative correnti, non esplicata dalla legislazione in merito.

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Si tratta comunque di una soluzione estrema, anche perché il condomino che intraprenderà tale azione dovrà farsene carico anche dal punto di vista delle spese. Anche se, in caso di condanna del moroso, potrà recuperare la spesa sostenuta proprio dalla controparte. Nel momento in cui si dovesse procedere con il decreto ingiuntivo, il creditore potrà operare sia tramite pignoramento sul conto corrente condominiale o avviare quello nei confronti del condomino moroso, in proporzione ai millesimi di riferimento. Il pignoramento potrà essere avviato non appena il decreto ingiuntivo sarà ottenuto, senza attendere i 40 giorni previsti di norma dai vari decreti simili. A questa fase, seguirà la ricerca dei beni pignorabili, in base alle disponibilità del moroso. Ad esempio, se pensionato o lavoratore dipendente, si potrà eseguire il pignoramento sul quinto della busta paga o dell’assegno. Nei casi più gravi, potrebbe essere eseguita l’operazione anche sulla casa, pur se inserita nel fondo patrimoniale.

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