Recupero crediti: l’Inps e la conferma che spaventa i pensionati

Il recupero dei crediti non è sempre ad appannaggio dell’Inps. Tuttavia, gli enti titolari del credito possono agire esclusivamente nei limiti di legge.

Recupero crediti pensione
Foto da Pixabay

Maturare i diritti utili all’ottenimento di una prestazione da parte dell’Inps non è cosa semplice. Anzi, spesso occorrono anni (come nel caso del trattamento pensionistico) o, comunque, una condizione socio-economica particolarmente difficile, il che rende chiaramente l’accesso a degli strumenti di sostegno più “semplice”. Decisamente più rapido, invece, far sì che vengano a manifestarsi le condizioni che, al contrario, la prestazione contribuiscono a farla perdere. Una serie di circostanze che possono manifestarsi per una serie di motivazioni, tanto da richiedere chiarimenti in materia.

E l’Inps prova a scacciare le nubi, con il messaggio n. 3187, datato 22 settembre 2021, contenente alcune delucidazioni sulle trattenute legate a prestazioni erogate. Nello specifico, i casi di recupero crediti sulla pensione. In particolare, in riferimento all’azione dell’amministrazione o dell’ente titolare del credito, tenuto a provvedere alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabile per danno erariale. Il tutto, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, tramite avvio di un’azione di recupero attraverso alcune modalità.

Inps, come avviene il recupero crediti su pensione

L’Inps, nello specifico, può agire o in modalità di recupero in via amministrativa, oppure con esecuzione forzata (di cui al Libro III del Codice di procedura civile). Procedure che possono attivarsi nel momento in cui, accanto ai meccanismi di erogazione del trattamento pensionistico, vengono evidenziate delle mancanze nei rapporti obbligatori a carico dei titolari del trattamento stesso. Un’attività quest’ultima, allo stesso modo perpetrata dall’ente. In presenza di situazioni debitorie, possono quindi verificarsi le condizioni per il recupero dei crediti da parte dell’Istituto. Innanzitutto con prelievo diretto della quota della pensione stessa, ma anche tramite versamento delle stesse ai creditori.

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Tuttavia, va ricordato che l’Inps non è legittimato a effettuare né l’una né l’altra procedura in assenza di istituti giuridici che conferiscano il potere impositivo espressamente. Non devono pertanto mancare i presupposti legali per l’applicazione della trattenuta, nemmeno in caso di consenso espresso da parte del titolare della pensione. Per quanto riguarda le condanne per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti, il tutto è disciplinato dal Codice di giustizia contabile. L’articolo 214, in particolare, stabilisce il ruolo dell’Amministrazione o dell’ente titolare del credito come unico responsabile della riscossione. Il caso dell’Inps come riscossore, riguarda il recupero del credito per danno erariale azionato dall’ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata.

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