Bollo auto, l’avviso mancante: come contestare una sollecitazione su tassa prescritta

Un avviso di mancato pagamento del Bollo auto risalente a un periodo pre-prescrizione, può essere contestato. Ma solo in determinati casi.

Bollo Auto pagamento
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Gli italiani non hanno mai fatto mistero della loro avversione per il Bollo auto. Una tassa della quale, addirittura, tendiamo a dimenticarci, ritrovandoci sovente a dover saldare (con sovrattassa) l’importo dell’anno precedente al momento del pagamento di quello in corso. Un’abitudine non buona ma “consentita” dalla possibilità di pagare entro un anno il dovuto sul possesso della nostra auto. Far passare troppo tempo però, come detto, non è buona cosa. Potrebbe infatti arrivare puntuale, nella nostra buca delle lettere, la raccomandata fatidica che ci avvisa del Bollo auto non pagato.

Cosa accade in questi casi? Dipende da diverse cose. Innanzitutto dalla data della tassa non pagata. Qualora dovesse risalire al 2016 ad esempio, e contenesse al suo interno un riferimento a un precedente avviso, bisognerà muoversi in un certo modo. Specialmente se il destinatario della missiva è convinto di non aver mai ricevuto un precedente avviso o, addirittura, di aver già saldato l’importo dovuto. Ritrovandosi però senza una precedente segnalazione con la quale poter contestare la richiesta.

Bollo auto non pagato: come muoversi dopo una sollecitazione

C’è innanzitutto la questione della prescrizione, pratica che per il Bollo auto scatta dopo tre anni senza segnalazione. Nel caso di una tassa automobilistica risalente al 2016, come ricorda Il Giornale, la prescrizione dovrebbe essere scattata il 31 dicembre 2019. Di conseguenza, se l’avviso viene notificato a partire dall’1 gennaio successivo, sarebbe da considerare illegittimo, a meno che la prescrizione non venga interrotta da un atto formale. Specialmente se, come contestato, è stata già inviata una precedente segnalazione, naturalmente nel periodo precedente alla prescrizione.

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Nel caso di uno stallo di questo tipo, il contribuente potrà impugnare il “secondo” avviso ricevuto, a patto che sia in grado di dichiarare e dimostrare che il pagamento della somma ritenuta non versata sia effettivamente avvenuto. L’interruzione della prescrizione, invece, può essere annullata semplicemente dimostrando la mancata consegna della prima raccomandata. Nel caso di una defaillance nelle procedure di accertamento, come il mancato recapito dell’avviso di accertamento al contribuente, l’intera procedura di riscossione potrebbe cadere. Questo perché, in questo caso, il contribuente potrà fare ricorso contro il secondo avviso, dimostrando di non aver ricevuto precedenti avvisi. Per procedere, si dovrà agire entro 60 giorni dalla ricezione della notifica, dando mandato a un avvocato oppure a un commercialista alla Commissione Tributaria Provinciale.

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