Tari, cosa succede se il Comune non invia tassa sui rifiuti: la verità che non ti aspetti

Occhi alla Tari. Cosa succede se il Comune non provvede all’invio della tassa sui rifiuti? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

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Il Covid ha portato con sé delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia per quanto concerne l’aspetto sociale che economico. Al fine di limitarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Ad aggravare la situazione il fatto che molti imprenditori abbiano dovuto chiudere le proprie attività, con sempre più famiglie alle prese con una difficile gestione del bilancio famigliare.

Fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile e se tutto questo non bastasse sono in tanti a temere di dover fare i conti con alcuni debiti pregressi. Ne sono un chiaro esempio alcune tasse come la Tari, che alcuni soggetti potrebbero non aver pagato, a causa del mancato invio del relativo bollettino da parte del Comune. Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare, con molti che si chiedono cosa succede se il Comune non provvede all’invio della tassa sui rifiuti.

Tari, cosa succede se il Comune non invia tassa sui rifiuti: ecco cosa c’è da sapere

Ebbene, nel caso in cui il Comune non provvedi all’invio del bollettino Tari, bisogna sapere che il contribuente non è esonerato dal relativo pagamento. Il soggetto interessato, infatti, potrebbe provvedere a calcolare il relativo importo in modo autonomo, effettuando il pagamento tramite modello F24 in banca o presso qualsiasi ufficio postale. Allo stesso tempo è bene ricordare che dopo 5 anni scatta la prescrizione della Tari.

Trascorso questo lasso di tempo, quindi, nulla è più dovuto al Comune. Quest’ultimo, a sua volta, ha tutto il diritto di richiedere il relativo pagamento anche pochi giorni prima del compimento della prescrizione. A tal fine, ricordiamo, non si prende in considerazione la data in cui la richiesta di pagamento del Comune giunge al contribuente, bensì quella di spedizione.

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Se invece la richiesta da parte delle amministrazioni locali concerne annualità prescritte, allora non bisogna pagare nulla. A tal fine, però, non basta solo contestare l’illegittimità della richiesta. È necessario, infatti, fare ricorso al giudice tributario, ovvero la Commissione Tributaria Provinciale, in modo tale che venga annullata  la richiesta di pagamento o cartella esattoriale. In caso contrario bisognerà provvedere al pagamento della Tari.

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