La pensione di reversibilità è soggetta a delle particolari procedure che possono incidere anche su coloro che la erediteranno

La pensione di reversibilità o pensione ai superstiti è notoriamente soggetta a ordinarie procedure di successione. Gli eredi devono per forza di cose accettare sia i crediti che i debiti, altrimenti non possono beneficiare della pensione.
In pratica tutto ciò che avrebbe dovuto riscuotere e tutto ciò che avrebbe dovuto pagare il pensionato defunto si trasferisce in automatico agli eredi, che possono essere coniugi, figli o altri familiari. L’unico modo per evitare al superstite di pagare i debiti è la rinuncia alla pensione.
Pensione di reversibilità e indebiti pensionistici
Alle volte capita che il coniuge che ha diritto a questo particolare trattamento si veda non corrisposte delle somme sull’assegno. Questo avviene perché l’Inps continua ad agire sulla pensione per il recupero degli indebiti già corrisposti.
Ciò avviene a maggior ragione se la restituzione riguarda somme indebitamente percepite in presenza di un comportamento doloso da parte del pensionato. Un concetto ribadito a più riprese da molteplici sentenze della Corte di Cassazione, tra cui una emessa proprio quest’anno, ovvero la numero 177.
Quindi, in parole povere la ripetizione degli indebiti pensionistici applicata all’erede è legittima e non importa del fatto che quest’ultimo al momento dell’acquisizione del beneficio sia ignaro di questa conseguenza. Il fatto che lo venga a sapere solo in seguito è un fattore superfluo, d’altronde la legge non ammette ignoranza.
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Questo è nello specifico la motivazione della Corte di Cassazione rispetto a questa tematica, che di base è piuttosto incresciosa: “La ripetibilità dell’indebito nei confronti degli eredi del pensionato non è altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente nei confronti del pensionato medesimo”.
Stando sempre a ciò che hanno espresso i supremi giudici, in queste circostanze deve essere applicato il principio generale di settore, secondo cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da apposite normative e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che risultino sconosciute dall’ente competente.