Fondo perduto, istanza negativa o sospesa: come e quando inviare la nuova domanda

L’esito negativo o la sospensione della domanda per il Fondo perduto non è un’ipotesi remota. Ecco come fare in questi casi.

Fondo perduto
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L’accesso ai sostegni a fondo perduto non è automatico. Anche perché, al netto del diritto acquisito in quanto a requisiti, esiste una procedura che va rispettata e che, in caso di imperfezioni, potrebbe portare a dei rallentamenti. Qualcosa che è più di un’eventualità. In alcuni casi, infatti, può accadere che la domanda per l’accesso ai contributi a fondo perduto incappi in qualche rallentamento e finisca per essere scartata o sospesa. In questa circostanza, occorre capire quali siano le procedure.

La questione può essere risolta semplicemente inoltrando una nuova istanza, la quale però dovrà rispettare quei requisiti che, in fase di prima presentazione, mancava di espletare. La procedura resta sostanzialmente la stessa: inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo, procedendo quindi alle verifiche del caso. In caso di istanza negativa, verrà rilasciata una ricevuta di scarto. Nella situazione di incoerenza dei dati, si andrà incontro a sospensione per nuovi controlli. Non succederà nulla, chiaramente, in caso di esito positivo, se non l’emissione della ricevuta di presa in carico.

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Fondo perduto, esito negativo: entro quando inviare la nuova istanza

Vanno innanzitutto tenute bene a mente le scadenze. Per affrettare i tempi, si ricorda che è possibile verificare l’esito della domanda sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area dedicata ai contributi a fondo perduto. Da qui, procedere prima su “Fatture e corrispettivi”, quindi su “Contributo a fondo perduto” e, infine, su “Consultazione esito”. Detto questo, la scadenza dell’istanza sostitutiva è stata fissata al 2 settembre 2021. Il che significa che, in caso di esito negativo, occorrerà affrettarsi. Ricordando, a ogni modo, che vi sono almeno tre regole essenziali.

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A ogni modo, la nuova istanza potrà essere presentata solo nel caso in cui la domanda originaria risulti in lavorazione o in sospensione, oppure in caso di scarto. In caso di esito finale, sarà possibile procedere solo a un’istanza di rinuncia, anche oltre la data limite del 2 settembre. Nei casi di sospensione e negatività, occorrerà tener fede alla motivazione dell’ente. In caso di errori sui dati, la nuova istanza servirà per la correzione. Altre circostanze possono essere legate a incongruenze nelle dichiarazioni dei redditi, comunicazioni di Liquidazione periodica Iva o dati acquisiti tramite fatturazione elettronica.  In questo caso, il contribuente dovrà verificare la natura degli errori, se nelle dichiarazioni stesse o nell’elaborazione in fase di domanda. Nel primo caso, servirà eliminare l’impedimento entro la scadenza e poi inviare una nuova istanza.

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