Bonus Asilo nido e rette rimborsate, la sentenza chiarisce tutto

Il Tribunale di Chieti regolamenta il Bonus per l’asilo nido anche in caso di rimborso delle rette. Ecco cosa dice il pronunciamento.

Asilo nido bonus
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Non è detto che la chiusura delle scuole dovuta alle conseguenze della pandemia porti all’evaporazione dei bonus. Per le famiglie con bimbi all’asilo nido, perlomeno, non è così. Il bonus relativo ai più piccoli, infatti, non cessa nemmeno in casi estremi, ovvero qualora la retta sia rimborsata per il mancato svolgimento delle attività all’interno della struttura. A causa Covid naturalmente, come misura di sicurezza per contenerne la diffusione. Una decisione non estemporanea ma stabilita con una sentenza ben precisa.

Esattamente, la numero 1198 del 21 luglio 2021, emessa dal Tribunale di Chieti, che mette la parola fine a una querelle che aveva interessato parecchie famiglie nell’ultimo anno. Soprattutto durante il lockdown, anche gli asili nido sono incorsi nelle chiusure, pur organizzandosi con attività a distanza per proseguire l’apporto alla crescita dei piccoli iscritti. I nido, tuttavia, non si sono tirati indietro dal rimborsare i genitori, per i mesi di chiusura, le rette già pagate. La sentenza, di fatto, chiarisce gli effetti di questa disposizione in merito al bonus percepito dalle famiglie, relativo proprio all’asilo nido.

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Bonus asilo nido, cosa dicono i giudici sui rimborsi

Il Tribunale di Chieti, con la sua sentenza, ha sostanzialmente ritenuto illegittima la privazione della mensilità del bonus relativo all’asilo nido per i periodi di chiusura delle strutture. E questo anche nel caso in cui siano già stati disposti i rimborsi da parte delle stesse a beneficio delle famiglie dei piccoli iscritti. In pratica, come requisiti per il bonus non si cambia: iscrizione all’asilo nido e l’aver pagato la retta sarà sufficiente per garantirsi l’agevolazione. E, a meno che non si infrangano in qualche modo queste due regole, il bonus non verrà portato via. Una botte di ferro praticamente.

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La motivazione che ha portato alla sentenza scaturisce da un ricorso presentato a seguito della mancata erogazione, da parte dell’Inps, di una mensilità del bonus. Con motivazione, proprio la chiusura della struttura a causa Covid. Le attività, in questo caso, erano proseguite a distanza ma con riconoscimento del rimborso della retta alle famiglie. Tuttavia, secondo i giudici questo non costituiva una ragione sufficiente. Una conclusione, peraltro, supportata anche dalle istruzioni fornite dall’Inps stesso, che prevedono (messaggio 1447 dell’1 aprile 2020) come il bonus non sia subordinato al sostenimento dell’onere del genitore. A prescindere dalla frequenza dei mesi di pagamento.

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