Assicurazione auto: la legge che ti fa risparmiare, ma a una condizione

Nel complesso e vasto scenario assicurativo c’è stata una manovra legislativa che ha introdotto interessanti novità. Parliamo del Decreto Bersani del 2007.

Tale provvedimento aveva come intento quello di rilancio economico e sociale,di tutela per i consumatori e di promuovere la concorrenza. Porta il nome del Ministro proponente Pier Luigi Bersani, all’epoca Ministro per lo Sviluppo Economico.

Una prima novità riguarda la abolizione della vendita in esclusiva delle polizze assicurative con possibilità di agenti plurimandatari. Nasce la figura dell’agente plurimandatario, ovvero un professionista del settore che, rispetto al suo predecessore, (l’agente monomandatario), offre al cliente una più vasta scelta tra le polizze assicurative, aiutandolo a scegliere quella più adeguata al proprio profilo. Questo comporta per il cliente il vantaggio di poter trovare la migliore copertura assicurativa, guidato dalla persona di fiducia, e per quest’ultimo la libertà a non essere vincolato esclusivamente ad una compagnia. La critica a questa novella legislativa risiede nel fatto che l’attività dell’agente potrebbe confondersi con quella dell’intermediario a discapito del contraente per un maggior guadagno a livello provvigionale. Pur tuttavia c’è sempre un comportamento deontologico da seguire improntato sulla massima trasparenza, chiarezza ed onestà.

LEGGI ANCHE >> Cosa succede se l’automobile non ha l’assicurazione?

Le novità della Legge Bersani: cosa dice il testo

Altra novità per quanto concerne gli incidenti stradali: i risarcimenti arriveranno dalla propria compagnia, (indennizzo o risarcimento diretto), riducendo i tempi di attesa. Infatti ciò prevede che, in caso di sinistro di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro. La propria assicurazione anticipa il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito. E’ una semplificazione per l’assicurato che in tal modo potrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia, e non quella della controparte, con notevole riduzione dei tempi di attesa per la liquidazione dei danni subiti.

Ed ancora l’articolo 1899 c.c. modificato con l’introduzione della facoltà per l’assicurato di recedere annualmente dalle polizze poliennali, (quelle di durata quinquennale o decennale), “senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Bisogna però fare delle precisazioni su tale articolo: Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (3 aprile 2007), la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni. Prendiamo l’esempio di un contratto stipulato in data 20/10/2004 e scadenza 20/10/2014: può essere disdettato alla terza scadenza annua, cioè dal 20/10/2007, in quanto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani 2, dando preavviso di disdetta 60 giorni prima. Successivamente con la Legge 23.07.2009 è stato nuovamente modificato l’art. 1899 c.c. con ripristino della facoltà delle Compagnie di stipulare polizze di durata poliennale prevedendo una riduzione del premio rispetto a quello per la medesima copertura del contratto annuale. “L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale”. E’ una scelta del contraente quest’ultima introduzione. Se si può risparmiare, si arriva ad un contratto per più anni. Per esempio parlando di una polizza sulla casa, invece di farla con scadenza annuale la si fa con scadenza poliennale.

Assicurazione auto: chi può usufruire della Legge Bersani?

Abbiamo parlato in generale del Decreto Bersani in merito alle assicurazioni. Per quanto sopra detto diciamo che possono usufruirne tutti i contraenti. Ma per quanto concerne l’auto? Ci troviamo di fronte a un mondo a parte ed è quello più richiesto! La più importante modifica, con la Legge n. 40 del 02.04.2007, riguarda l’art.134 del codice assicurazioni private : “qualora una persona fisica già titolare di polizza o una persona con essa stabilmente convivente, stipuli un nuovo contratto per un ulteriore veicolo dello stesso tipo, (macchina con macchina,) già assicurato, l’impresa di assicurazione non potrà assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio sul mezzo già assicurato”. Cioè se un ragazzo di 20 anni acquista un’auto e non ha una sua “vita assicurativa”, può prendere la classe di merito del padre che sta sullo stesso stato di famiglia. Grandissimo vantaggio economico in quanto se il padre ha la I° classe, il figlio erediterà la medesima classe. Al contrario partirebbe dalla 14° classe con una notevole discrepanza sul premio da pagare. Ma anche chi vuole acquistare una seconda auto e può “trasferire” la propria classe di merito sul nuovo contratto. E’ comprensibile che una classe di merito ereditata avrà un impatto differente rispetto ad una classe di merito acquisita nel tempo. Nell’esempio che abbiamo fatto poco fa, il padre pagherà una certa cifra, mentre il figlio un po’ di più per il fatto che ha usufruito della “Bersani”.

Legge Bersani: cosa succede in caso di cambio di residenza

Si può cambiare la residenza, (per motivi personali molteplici), dopo la stipula della Rc auto e dell’utilizzo del beneficio del Decreto Bersani. Infatti, nell’esempio sopra riportato, il ragazzo di 20 anni vuole andare a vivere da solo e fa il cambio di residenza. La classe di merito ereditata ormai è sua, è consolidata. L’importante è sempre avvertire la propria Compagnia della decisione presa e che sia trascorso un certo lasso di tempo dall’avvenuta stipula. Tuttavia se si sposta la residenza subito dopo la prima stipula, la Compagnia potrebbe insospettirsi. Ci sono casi di soggetti che hanno trasferito la residenza appositamente per risparmiare sul premio assicurativo desiderando poi ritornare al loro primordiale domicilio: la legge parla di convivenza stabile con la persona della quale si eredita la classe di merito. Pertanto ci potrebbe essere la revoca del beneficio da parte della Compagnia.

La classe di merito acquisita con la Legge Bersani ha una scadenza?

Una volta maturata la CU, (Classe di Merito Universale), questa ha una validità di 5 anni anche se si cambia Compagnia di Assicurazione. Due mesi prima la scadenza della polizza, la classe di merito si aggiornerà in base ai sinistri causati nell’ultimo anno che vengono registrati nell’attestato di rischio di ogni contraente. Decorso tale periodo, senza una polizza a proprio nome, si perderà la classe di merito e, nel caso di nuova polizza, si inizierà dalla categoria di partenza (14°).

LEGGIA ANCHE >> I costi dell’auto continuano a salire, ma puoi risparmiare fino a 1000 euro ogni anno

Legge Bersani: le novità introdotte dal 16 febbraio 2020

C’è stata una novità a febbraio 2020 che ha determinato un’estensione dei requisiti della Legge precedente, e l’introduzione della nuova Rc Auto familiare, (Bonus Malus familiare): infatti dal 16 febbraio 2020, rinnovando un contratto, o assicurando per la prima volta un veicolo nuovo o usato, è possibile acquisire la Classe di Merito di un altro veicolo dello stesso proprietario o di un suo familiare stabilmente convivente. Rispetto a prima è possibile trasferire la CU anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse (auto, moto, ciclomotori o furgoni), ed è possibile ereditare la Classe di Merito sia in caso di acquisto di un nuovo veicolo, sia in fase di rinnovo di una polizza esistente, a condizione che l’Attestato di Rischio non includa sinistri con colpa negli ultimi 5 anni. Pensate che precedentemente la CU era trasferibile soltanto con mezzi della stessa tipologia (auto con auto, moto con moto etc.). Rammentiamo inoltre che il familiare stabilmente convivente deve essere presente nello stesso stato di famiglia. Questa è sempre stata una conditio sine qua non. Non solo, ma se nel nucleo familiare ci sono due persone neopatentate, si può applicare due volte la “Bersani”. Resta escluso anche chi ha provocato incidenti stradali e possiede un attestato di rischio con uno o più sinistri negli ultimi 5 anni. L’auto, oltretutto, deve essere intestata ad una persona fisica e non ad una azienda o a P.IVA.

I documenti da presentare per usufruire della Legge Bersani

Per usufruire dei benefici sopra descritti occorre, dunque, presentare:

  • i documenti di identità del nuovo intestatario del veicolo e del familiare dal quale intende ereditare la classe di merito,
  • una copia dello stato di famiglia,
  • l’attestato di rischio del familiare che gode della classe di merito più vantaggiosa,
  • il libretto di circolazione dell’autovettura con il passaggio di proprietà definitivo.
Impostazioni privacy