Stipendio e pignoramento, non quanto ma cosa: da quali voci si può attingere

Quando si parla di pignorabilità, vale sempre la regola di un quinto del netto dello stipendio. Detto questo, è più impellente sapere quali voci possono sparire.

Stipendio trattenuta
Foto di klimkin da Pixabay

Agognato, sudato ma non esente da trattenute. Per una serie infinita di ragioni e, in qualcuna di queste situazioni, è difficile farci qualcosa. Lo stipendio arriva ma, per un altro bel numero di ragioni, può andarsene con altrettanta rapidità. Bollette, spese ordinarie e quant’altro, tutto fa brodo e tutto va sostenuto attraverso il compenso mensile che un lavoratore ottiene attraverso le sue prestazioni presso questo o quel datore. Può accadere, però, che lo stipendio diventi anche uno strumento a disposizione di un ente creditore per rientrare di un debito inevaso. In questo senso, spunta la questione della pignorabilità.

Non può avvenire per intero. Il limite fissato è del 20%, ossia un quinto della busta paga. Ma c’è anche un’altra questione che emerge in questo discorso, legata non solo alla pignorabilità ma alle voci della busta paga che possono esserne passibili. E questo perché, come saprà anche chi non ha dimestichezza nella lettura delle buste, la retribuzione è composta da diverse componenti, ognuna delle quali indicante una specifica parte del compenso.

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Stipendio e pignoramento, non quanto ma cosa: le voci pignorabili

Per comodità e competenza, quello che più spesso tendiamo a guardare è la retribuzione globale, ovvero l’importo complessivo percepito. Una somma che, però, va analizzata in tutte le sue componenti (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, ecc.). E ancora, le indennità (possibili) legate alla mansione, permessi, ferie non godute, straordinari e via discorrendo. Detto del limite di pignoramento (un quinto), il secondo fattore da tenere in considerazione è il calcolo. Come base vale sempre il netto, il che esclude quelle parti di stipendio relative a imposte e contributi previdenziali.

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In quest’ottica, restano quindi pignorabili le componenti dello stipendio con funzione retributiva. Si può quindi andare dagli straordinari alle indennità di mansione (ad esempio le trasferte), fino al lavoro complementare. Ne restano fuori i rimborsi spese, in quanto reintegri di un costo sostenuto in vece. In pratica, qualora subentri una condizione di pignorabilità, a rimetterci potrebbero essere le cose (nel senso di voci) che sono state guadagnate sul campo. Meglio fare attenzione.

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