Sicurezza alimentare, nuove regole: vendere cibi contaminati non sarà più reato

La legislazione rivede le norme di tutela in materia di sicurezza alimentare. Il 26 marzo la normativa cambia e non sembra in meglio.

Sicurezza alimentare
Foto di Couleur da Pixabay

Novità in vista, con la fine del mese, per quanto riguarda la disciplina penale relativa alla produzione e alla vendita di sostanze alimentari e bevande. A partire dal 26 marzo, infatti, immettere in commercio alimenti solidi o liquidi soggetti a contaminazione o in stato di cattiva conservazione, non costituirà più reato ma solo illecito amministrativo. Il che significa che la sanzione non potrà andare oltre quella pecuniaria. Una novità che riguarderà, nello specifico, l’articolo 18 del Dlgs 27/21 che abroga la legge 283/62.

Con l’abrogazione va via la disciplina igienica inerente sia la produzione che la vendita delle sostanze alimentari e bevande, eccetto gli articoli 7, 10 e 22. Diverso il discorso per le condotte di produzione, vendita o immissione in commercio di alimenti o carta da imballaggi che non rispondano alla colorazione autorizzata. In questo caso il reato persisterà, ai sensi dell’articolo 10 della 283/62, il quale non rientrerà nell’effetto depenalizzante introdotto dall’art. 18.

LEGGI ANCHE >>> Massimario nazionale: le pronunce chiave nel dossier di Giustizia tributaria

Sicurezza alimentare, nuove regole: cosa prevede la depenalizzazione

La novità è attesa il prossimo 26 marzo. E si tratta di una depenalizzazione destinata a costituire un precedente. La ridefinizione riguarda infatti il sistema sanzionatorio e punta all’introduzione di sanzioni dal punto di vista amministrativo. Le quali saranno comunque proporzionate alla gravità delle violazioni commesse. Una decisione che cozza con la volontà di rafforzare ulteriormente il sistema penale per quanto riguarda violazioni in ambito agroalimentare.

LEGGI ANCHE >>> Aumento nella busta paga per alcuni precari: come ottenerlo

La tutela, in questo senso, era stata introdotta dall’articolo 5 della legge 283/62, con aggravio qualora la violazione fosse propedeutica al disastro sanitario di nuovo conio (ovvero incorrendo nell’articolo 445-bis del Codice penale). Al momento, l’abrogazione prevedrà di fatto un nuovo tipo di sistema sanzionatorio, rivedendo in qualche modo le norme della tutela preventiva in ambito di sicurezza alimentare. Il tutto in un momento storico che, non solo con la complicità della pandemia, ha di fatto imposto un rafforzamento dei controlli e quindi della tutela. Eventuali revisioni non potranno oltrepassare la data del 26 marzo. Ma appare difficile che si torni indietro.

Impostazioni privacy