Cassa integrazione: nuove richieste e proroghe

Nuove istruzione INPS sulla cassa integrazione riguardo alla richiesta mai presentata o di domanda inviata e respinta.

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Con il messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021, arrivano le istruzioni INPS sulle novità introdotte dall’articolo 11 del DL numero 193 del 2020 che proroga la cassa integrazione fino al 31 marzo.

La proroga è connessa con la pandemia e a causa del coronavirus si attuano questi cambiamenti:

  • cassa integrazione, ordinaria e in deroga;
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale;
  • cassa integrazione speciale operai agricoli, CISOA.

La proroga, si riferisce ai documenti relativi a “eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020”.

Cassa integrazione: nuove richieste e proroghe, si arriva fino al 31 marzo

La proroga riguarda  i modelli SR41 e SR43 che invece che entro il 31 dicembre potranno essere inviati entro il 31 marzo.

Nel messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021 l’INPS specifica:

“A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio”.

Una nuova domanda, invece, deve essere inviata in caso di un accoglimento parziale della domanda di CIG.

Molto è anche ritenuta responsabilità di ciò che farà il datore di lavoro, il quale deve assolutamente mandare all’INPS i dati per il pagamento degli stipendi arretrati. Inoltre essi non dovranno assolutamente inviare due volte la richiesta, ma attendere che questa venga concretizzata nel finale.

La fase conclusiva del lavoro sarà poi svolta dalle strutture territoriali apposite che dovranno rendere concrete le istanze e provvedere alla loro realizzazione e conclusione.

Il testo è contenuto direttamente nel decreto INPS:
“Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative”
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