Naspi e lavoro, altro che dicotomia: in questi casi i termini si conciliano

In caso di ritorno all’occupazione, la Naspi decadrebbe automaticamente? In realtà esistono delle situazioni in cui, più che di cessazione, si parla di sospensione.

naspi sospesa

Lavoro e Naspi non sembrano essere termini dicotomici. Anzi, la conciliazione sembra essere una di quelle situazioni che capita spesso, senza tuttavia prestarci troppa attenzione. Naspi e occupazione però, almeno teoricamente, dovrebbero viaggiare su binari opposti: la prima, infatti, è di fatto una forma di sussidio, pensata per coloro che hanno perso il lavoro per ragioni altre rispetto a loro stessi. Il che, quindi, porrebbe fine alla questione: una volta riottenuto un lavoro, dovrebbe cessare la prestazione, in quanto il reddito torna a beneficiare di uno stipendio.

Accade, però, che in alcune circostanze si verifichi l’opposto. Ossia che la Naspi possa continuare a essere percepita nonostante il beneficiario riceva un’offerta di lavoro. In effetti, il tutto dipende fondamentalmente da due cose: la natura dell’offerta e la tipologia di contratto stipulato.

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Naspi e lavoro, altro che dicotomia: due situazioni in cui scatta solo la sospensione

Quali tipologie? E’ presto detto. Innanzitutto c’è un requisito essenziale, senza il quale non esisterebbe la conciliazione auspicata: il contratto non deve assolutamente andare oltre i 6 mesi. In caso contrario, infatti, la Naspi decadrebbe automaticamente. Con contratto inferiore ai 6 mesi, invece, si procederà con la sospensione dell’erogazione del fondo assistenziale. Si tratta quindi di un requisito indispensabile, così come il monitoraggio del reddito. Una procedura utile a capire quanto e come il nuovo lavoro influirà sul reddito.

Anche questo avviene secondo regolamentazioni precise. Prima di tutto, il lavoro autonomo con reddito massimo di 4.800 euro annui: in questo caso la Naspi subirà una riduzione dell’80%. In caso di lavoro subordinato che supponga un reddito non superiore agli 8 mila euro annui, la riduzione sarà lo stesso pari all’80%. Restano fissi i requisiti di accesso alla disoccupazione (lavoro per 30 giorni pieni nei 12 mesi precedenti).

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