Assegno divorzile: non sempre è dovuto all’ex coniuge

In un divorzio può essere prevista l’erogazione di un assegno divorzile nei confronti dell’ex coniuge, ma non sempre. Ecco quando è escluso.

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Fonte Pixabay

Il divorzio produce effetti quando viene pubblicata la sentenza di divorzio, con la quale si sciolgono gli effetti civili del matrimonio.

Detta sentenza potrerbbe prevedere per l’ex coniuge privo di mezzi adeguati il diritto a percepire dall’altro una somma di denaro periodica per il proprio sostentamento. Si tratta dell’assegno divorzile, una misura assistenziale che, su accordo delle parti, potrebbe anche essere versata una tantum, cioè in un’unica soluzione.

Per percepire l’assegno divorzile è necessario che:

  • l’ ex coniuge sia privo di mezzi adeguati e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento;
  • che non venga attribuita la colpa per la fine del matrimonio all’ex coniuge;
  • l’ex coniuge non deve iniziare una convivenza con un’altra persona.

Vediamo nello specifico cosa dice la Corte di Cassazione in merito all’esclusione dell’assegno divorzile.

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Assegno divorzile: cosa dice la Cassazione

La Cassazione ha sancito che l’assegno divorzile non è dovuto “in presenza di un nuovo legame, stabile e duraturo” .

Ma quando deve essere “stabile e duraturo” questo legame?

Lo scorso 20 ottobre 2020 la VI° Sezione della Cassazione, cercando di fare ancora una volta chiarezza, ha affrontato il tema della convivenza more uxorio. Non per tutti è stata chiara.

La Cassazione ha chiarito che il legame affettivo, ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile, prescinde sia dalla coabitazione, sia dal fatto che il nuovo partner permetta al beneficiario dell’assegno di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

Non ha rilevanza, l’eventuale interruzione del rapporto affettivo da parte della nuova coppia.

La formazione di una famiglia di fatto è considerata una giusta causa di esclusione del dovere di mantenimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 maggio 2020, ha sancito, in merito alla questione, che: “la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo di ogni obbligo”.

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