Perdita del contratto di conto corrente: i doveri della banca

Il Tribunale di Roma si è espresso con un importante sentenza relativa all’ irreperibilità o perdita del contratto originario di conto corrente.

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Fonte pixabay

Sebbene tutti i contratti che stipuliamo debbano essere conservati a dovere per eventualmente controllare le clausole all’interno, questo non sempre accade.

Tra il disordine, fogli di carta, scartoffie è possibile che si possa perdere un contratto. Cosa succede se la banca vi contesta qualche inadempienza ma vi accorgente di aver perso il contratto di conto corrente?

Il Tribunale di Roma, sulla base di quanto disposto dagli artt. 117 e 119 del TUB, Testo Unico Bancario, si è proprio espresso su questo tema.

Andiamo con ordine.

L’art. 117, comma 1, TUB “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

Sulla base di quanto disposto dal suddetto articolo, i contratti bancari devono essere stipulati per iscritto ed entrambe le parti, correntista e banca, sono tenuti a tenerne copia.

Il comma 3, sancisce che“nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”: quindi le clausole del contratto sarebbero inapplicabili anche in tribunale.

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Contratto di conto corrente perso: che fare?

L’art. 119 del Testo unico bancario stabilisce che in caso di irreperibilità o perdita del contratto originario del proprio conto corrente è onere della banca, fornire al proprio cliente tale documentazione.

La Banca ha 90 giorni dalla ricezione dell’istanza del correntista per fornirgli il contratto, a meno che non risulti irreperibile anche alla stessa banca.

Ciò significa che nel caso in cui un cliente contesti alla banca la mancata stesura per iscritto del contratto di inizio rapporto, starà proprio a quest’ultima produrre il contratto, così da presentarlo in tribunale nel caso in cui vi siano delle contestazioni a riguardo.

Se la banca non è in grado di presentare copia del contratto di conto corrente non potrà rivalersi sul proprio cliente nel caso di inadempienze.

Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza riguardante un caso analogo alla domanda inizialmente posta, non ha fatto altro che constatare la mancanza agli atti del contratto di apertura del conto corrente.

In caso di perdita del contratto è necessario ricalcolare ex novo il rapporto.

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