Quando non pagare l’affitto è un diritto dell’inquilino

E’ consuetudine pensare che l’inquilino abbia l’obbligo di pagare sempre l’affitto. Ci sono delle circostanze in cui, invece, è diritto dell’inquilino non pagarlo.

non pagare l'affitto è un diritto

Il contratto di locazione, o contratto di affitto, è il contratto con il quale un soggetto, detto locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, qualora il bene concesso in uso consista in una abitazione o altro bene immobile, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata. 

La conseguenza diretta al mancato pagamento dell’affitto, al locatore, da parte dell’inquilino è lo sfratto.

Anche una sola rata mensile mancante è sufficiente a dar luogo alla procedura di sfratto dell’inquilino. Detto procedura può essere avviata dopo 20 giorni dal termine indicato nel contratto d’affitto per il versamento del canone mensile.

Il locatore può chiedere, altresì, lo sfratto qualora l’inquilino non fosse in regola con gli oneri accessori, bollette, luce, gas, riscaldamento, nel caso in cui l’importo di questi superi l’equivalente di due mensilità.

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Non pagare l’affitto: la Cassazione si pronuncia

Nei casi che andremo a breve elencare, l’inquilino è esonerato dal pagamento dell’affitto. Questo avviene:

  • per impossibilità sopravvenuta dovuta a inagibilità dei locali per calamità naturale, come ad esempio in caso di inagibilità dell’immobile conseguente ad evento sismico;
  • in caso di guasti in casa, solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, dunque laddove vi sia una assoluta impossibilità di utilizzare l’immobile;
  • qualora il contratto di locazione nonsia registrato, per effetto della nullità ex art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004;
  • in caso di inutilizzabilità dell’immobile, dovuta alla scoperta in corso di rapporto di vizi occulti della res locata che, preesistenti alla stipula del contratto, siano tali da determinare l’impossibilità totale di godimento del bene, legittima il conduttore a sospendere il pagamento dei canoni di locazione.
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