L’Agenzia delle Entrate modifica la disciplina della fattura elettronica

Nel 2021, per tutti i titolari di partita iva. ci saranno delle importanti novità in tema di fattura elettronica. L’ Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato 2 provvedimenti.

fattura elettronica cosa cambia 2021

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare sul proprio sito un comodo vademecum per spiegare agli utenti come emttere la fattura elettronica correttamente.

L’ Agenzia delle Entrate ha introdotto due provvedimenti che vanno a modificare e ad implementare il tema della fattura elettronica.

I provvedimenti riguardano:

  • l’implementazione dei codici natura, che dallo scorso 1° gennaio 2021 devono necessariamente essere indicati all’interno della fattura;
  •  l’introduzione di altre undici nuove tipologie di fattura elettronica ordinaria.

Ma queste modifiche sono davvero obbligatorie?

Attualmente, non risulta obbligatorio identificare i documenti emessi utilizzando i nuovi codici ma è consigliato in vista della compilazione annuale.

Mentre per quanto riguarda la tipologia di fatture elettroniche quattro si riferiscono alla trasmisisone di documenti recanti l’assolvimento dell’Iva attraverso l’inversione contabile. In questo caso la trasmisisone delle fatture al Sdi continua a rimanere facoltativa.

Vediamo nel dettaglio queste modifiche.

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Fattura elettronica: i nuovi codici

Nel caso in cui le operazioni non sono soggette all’Iva, bisogna indicare all’interno della fattura elettronica dei codici natura dell’operazione.

Le novità introdotte dai provvedimenti sono relative ai sub-codici, che sono stati appena introdotti e che dettagliano meglio i seguenti codici base che non sono più utilizzabili:

  • N2: operazioni non soggette;
  • N3: operazioni non imponibili;
  • N6: inversione contabile;

Per le operazioni non soggette ad Iva sarà necessario indicare:

  • N2.1 per le operazioni carenti della territorialità ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies del dpr 633/72;
  • N2.2 per le operazioni non soggette all’Iva per altre ragioni.

Per le operazioni che non sono imponibili, dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

  • N3.1: esportazioni;
  • N3.2: cessioni intracomunitarie;
  • N3.3: cessioni verso la Repubblica di San Marino;
  • N.3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5: operazioni non imponibili su dichiarazione d’intento del cliente;
  • N3.6: altre operazioni non imponibili
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