Pagare meno sanzioni fiscali all’Agenzia delle Entrate? E’ possibile

Uno degli strumenti utilizzati dal contribuente, che non ha adempiuto all’obbligo di pagamento delle imposte , per sanare le proprie pendenze è il ravvedimento operoso. In cosa consiste?

Agenzia delle Entrate ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è quello strumento che consente di sanare la propria posizione fiscale pagando delle sanzioni ridotte all’ Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.lgs n. 472/1997 e dall’art. 13 bis Legge n. 58/2019, è uno strumento volto ad incentivare i contribuenti con pendenze al fine di ottenere lo spontaneo adempimento dei doveri fiscali precedentemente omessi.

L’Agenzia delle Entrate, per chi decide di avvalersi di questo strumento,  applica un regime premiale al contribuente con una sanzione ridotta.

La riduzione è così calcolata: avrà diritto ad una maggiore riduzione se il tempo che trascorre tra la violazione dell’adempimento fiscale e la regolarizzazione della propria posizione viene ridotto.

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Ravvedimento operoso: chi può richiederlo?

Tutte le tipologie di contribuenti possono fruire dell’ istituto del ravvedimento operoso, nessuno escluso.

E’ bene considerare che tutti i tributi sono diversi e, pertanto, esistono differenti forme di ravvedimento operoso.

In alcuni casi il ravvedimento si perfeziona quando avviene il contestuale pagamento del tributo omesso o versato in maniera insufficiente ottenendo il pagamento di una sanzione ridotta e di interessi di mora più contenuti.

E’ sempre utile consultare i termini e le modalità si espletamento di ciascun tipo di ravvedimento.

Il versamento può essere effettuato utilizzando:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni;
  • il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l’imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;
  • il modello F23, per gli altri tributi indiretti.
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