Reddito di cittadinanza: anche i boss della mafia ce l’avevano

Percepivano il reddito di cittadinanza ma erano boss mafiosi: indagati e condannati oltre 20 boss mafiosi nel Messinese.
reddito di cittadinanza guardia di finanza
Foto Fabio Cimaglia / LaPresse
20-06-2015 Roma
Reddito di cittadinanza ma non solo: i militari della Fiamme Gialle di Messina hanno sequestrato circa 330mila euro riscossi indebitamente da 20 boss mafiosi e dai loro familiari.
Questi, oltre ad aver riportato condanne per estorsione, usura, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, maltrattamento e organizzazione di competizioni non autorizzate di animali.
Dalle indagini è emerso che hanno, altresì, illegittimamente percepito il reddito di cittadinanza.

I mafiosi indagati fanno parte dei clan di maggiore peso di Messina e provincia come Santapaola-Romeo, Tortoriciani, Ventura, Ferrante, Batanesi-Bontempo Scavo, De Luca, Mangialupi, Sparacio, Spartà, Galli,Camaro e Cintorino.

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Reddito di cittadinanza: le sanzioni

Le sanzioni a cui si va incontro incontro quando si parla di reddito di cittadinanza sono piuttosto gravi.

Per chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il beneficio può essere richiesto nuovamente, se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

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