Occhio al riscatto che può valere oro, c’è tempo fino al 2021

Non tutti sanno che c’è la facoltà di riscattare periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione. Il riscatto sarebbe parificato a periodi di lavoro.

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Non tutti sanno che c’è la facoltà di riscattare periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione. Il riscatto sarebbe parificato a periodi di lavoro. Infatti, il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’Inps, nella pagina dedicata al servizio, spiega che è una facoltà “che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria”.

Chi può usufruire di questa facoltà? Gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Sempre l’Inps spiega che possono essere riscattati “in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019. L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione“.

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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, come fare domanda all’Inps

Lavoro e pensione riscatto
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La presentazione della domande di riscatto è limitata al triennio 2019–2021. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021. L’Inps sottolinea inoltre che “la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi”.

Infine, la domanda, presentata da parte del diretto interessato o suo superstite, può essere inoltrata online all‘INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

-Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

-enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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