Salvataggio delle imprese insolventi: ecco come cancellare i debiti col Fisco

Il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha introdotto, tra le varie misure, il salvataggio imprese insolventi, ovvero di quelle imprese che hanno debiti con il Fisco. Di cosa si tratta?

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Fonte pixabay

Con il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 le imprese che hanno debiti con il Fisco si possono salvare attraverso il “salvataggio imprese insolventi”.

L’emendamento al dl 125/2020, approvato dalla commissione affari costituzionali del senato, che va a modificare gli articoli 180, 182-bis, 182-ter del rd 267/1942, legge fallimentare, va ad abrogare il dm 4 agosto 2009 concernente le modalità di applicazione dei criteri di accettazione della transazione fiscale da parte degli enti previdenziali nell’ambito delle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e ai concordati preventivi.

In base a questo provvedimento, è possibile ottenere l’omologazione, da parte del Tribunale, di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, anche nel caso in cui gli enti previdenziali e assistenziali e il Fisco hanno un ruolo determinante nella maggiorazione dei creditori.

Ovviamente, per l’applicazione di questa misura le imprese dovranno avere determinati requisiti.

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Imprese: i requisiti per cancellare i debiti con il Fisco

Per poter accedere a questo strumento, è prevista una condizione indispensabile:

l’azienda, deve dimostrare che il patrimonio è liquidabile nell’ambito del fallimento a condizioni meno vantaggiose rispetto alla proposta formulata. Solo in questo caso il tribunale potrà omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato.

Sono interessate nella misura tutte le imprese soggette al fallimento con debiti previdenziali ed erariali.

Lo stralcio dei debiti è possibile nell’ambito del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condizione è che la proposta deve essere più conveniente della liquidazione fallimentare.

La novità riguarda gli effetti; infatti, non è più determinante il voto o l’adesione di enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) e dell’Agenzia delle Entrate, per l’omologazione delle procedure di Cp e Ard.

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