Pensione di reversibilità: spetta al coniuge superstite o all’ex? Parla la Cassazione

La pensione di reversibilità è liquidata ai famigliari. Ma come si dividono le quote tra ex coniuge superstite e coniuge attuale?

pensione reversibilità
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La pensione di reversibilità può essere liquidata ai seguenti familiari del defunto: al coniuge, ai figli (sino a una determinata età, che varia se si tratta di studenti, o ai figli inabili senza limiti di età), in alcuni casi ai nipoti, ai genitori over 65 non pensionati o ai fratelli ed alle sorelle inabili.

La pensione di reversibilità può subire delle riduzioni del 25%, del 40% o del 50% se il beneficiario supera determinati limiti di reddito.

Un tema caldo che è stato affrontato dalla Corte di Cassazione al fine di fare un po’ di chiarezza è quello della assegnazione, in quote, della pensione di reversibilitò all’ex coniuge superstite e il coniuge attuale, cioè quando il defunto oltre ad avere un’attuale moglie o marito ha anche unn ex marito o moglie.

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Corte di Cassazione spiega la divisione in quote della

pensione di reversibilità

conto corrente cassazione
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E’ pacifico ritenere che la pensione di reversibilità spetta in via prioritaria al coniuge, senza bisogno che siano soddisfatte particolari condizioni, mentre l’ex coniuge divorziato può aver diritto alla pensione di reversibilità, se sussistono 3 requisiti:

  • sia titolare dell’assegno periodico divorzile, o di un assegno avente la stessa funzione, d’importo non meramente simbolico;
  • non sia passato a nuove nozze;
  • la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto con l’ente previdenziale (in sostanza, l’inizio del rapporto di lavoro) sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ma cosa accade quando c’è sia il coniuge che l’ex coniuge? Come si dividono le quote?

Spetta al giudice stabilire l’ammontare quote di reversibilità spettanti a ciascuna parte avente diritto alla pensione tenenedo conto dei criteri stabiliti dalla Cassazione, come:

  • condizioni economiche e patrimoniali del coniuge e dell’ex;
  • entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge;
  • durata dei matrimoni;
  • durata della convivenza prematrimoniale: nello specifico, la convivenza more uxorio costituisce un distinto e autonomo rilievo giuridico; bisogna però provare la stabilità e l’effettività della comunione di vita prima del matrimonio.

Se il coniuge si risposa, perde il diritto alla reversibilità, ma riceve un assegno una tantum, pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità.

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