Home Lavoro e pensioni Proroga divieto lincenziamenti: sindacati e governo, chi ha avuto la meglio?

Proroga divieto lincenziamenti: sindacati e governo, chi ha avuto la meglio?

Il divieto di licenziare i propri dipendenti scadrà il 31 dicembre 2020. E, poi, cosa accadrà? E’ prevista una proroga del divieto licenziamenti?

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I sindacati, con l’introduzione della nuova manovra economica, avevano chiesto al Governo il prolungamento dei diviti di licenziamento, oltre al 31 dicembre 2020.

Il Governo ha accolto tale richiesta, fissando la proroga al 31 marzo 2021, ma non è detto che non lo si possa fare per tutto il 2021, come suggerito dal Pd. Inoltre, per l’assunzione di personale femminile previsti degli sgravi al 100%, mentre sono attesi altri fondi per sostenere l’imprenditoria rosa.

Buone notizie anche per la cassa integrazione:  arrivano altre 12 settimane, stavolta gratuite per le imprese.

Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

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Divieto di licenziamento: cosa succede se il datore di lavoro licenzia il dipendente?

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Fonte di pixabay
In prima battuta, il decreto Rilancio aveva introdotto la possibilità di revocare il recesso per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, avesse proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il rapporto di lavoro si intendeva ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Il D.L. n. 104/2020, all’art. 14 comma 4, ha esteso la possibilità di revocaa qualunque licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nell’anno 2020 e di conseguenza non solo tra febbraio e marzo 2020.
Qualora il datore di lavoro non revochi il licenziamento intimato, il recesso è nullo in quanto attivato in violazione di una norma di legge.
L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, ha chiarito che il lavoratore ha diritto comunque a percepire la NASpI, se in possesso di tutti i requisiti necessari, cioè il trattamento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

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