In prima battuta, il decreto Rilancio aveva introdotto la possibilità di revocare il recesso per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, avesse proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il rapporto di lavoro si intendeva ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Il D.L. n. 104/2020, all’art. 14 comma 4, ha esteso la possibilità di revocaa qualunque licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nell’anno 2020 e di conseguenza non solo tra febbraio e marzo 2020.
Qualora il datore di lavoro non revochi il licenziamento intimato, il recesso è nullo in quanto attivato in violazione di una norma di legge.
L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, ha chiarito che il lavoratore ha diritto comunque a percepire la NASpI, se in possesso di tutti i requisiti necessari, cioè il trattamento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.