Donazione della casa al figlio senza notaio: quale istituto giuridico usare?

In certi casi è davvero indispendabile andare dal notaio per la stesura di atto pubblico ma in altri casi, come la donazione di una casa al figlio, non è necesssario. Come fare?

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Molti pensano che in Italia viga il divieto, per il genitore, di vendere la propria casa al figlio.

In realtà, non esiste alcuna norma che vieti ai figli di comprare la casa dai genitori. Né esiste un divieto per i genitori di vendere la casa ai figli.

Il problema fondamentale è che dietro queste situazioni si cela una finzione: l’intenzione cioè del genitore di anticipare la ripartizione del proprio patrimonio rispetto a quella che, altrimenti, dovrebbe fare con il testamento.

Molto spesso questa scelta viene fatta per sfuggire da situazioni antipatiche: come pregiudicare i diritti dei terzi quali, ad esempio, i creditori del venditore o i suoi eredi legittimi.

Prima di addentrarci in quelli che sono gli strumenti giuridici per evitare di andare e pagare un notaio, occorre fare una precisazione.

Si può risparmiare sul notaio effettuando un unico atto al momento dell’acquisto dell’immobile: il genitore, infatti, lo deve cioè intestare direttamente al figlio. Così non dovrà pagare in futuro un ulteriore passaggio di proprietà poiché l’immobile, alla morte del genitore, risulta già di proprietà del figlio.

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Donare la casa al figlio senza notaio? Si può con l’usucapione

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L’articolo 1158 del codice civile disciplina “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Si tratta dell’usucapione, ovvero un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato, sul perdurare per un determinato periodo di tempo, del possesso su un bene.

Ma come si può avere l’usucapione su un immobile?

Al termine dei 20 anni, il donante e il donatore, devono recarsi in Tribunale per la dichiarazione di usucapione, con la quale verrà trasferita al figlio la piena proprietà dell’immobile.

E’ necessario, al fine dell’usucapione, che il figlio abbia posseduto l’immobile da almeno 20 anni in modo continuato.

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