Avvocati, a breve arriverà un nuovo obbligo assicurativo

Dopo la proroga di 30 giorni stabilita il 10 ottobre dal Ministro della Giustizia, sta per entrare in vigore il decreto sull’obbligo per gli avvocati di stipulare una copertura assicurativa professionale di Responsabilità Civile e un’assicurazione contro gli infortuni. Copertura che è già stata introdotta per altre categorie di lavoratori e di professionisti, e che a quanto pare ora finirà con l’abbattersi anche sulla schiera degli avvocati (che in Italia si allarga ogni giorno di più!).

L’articolo 4 del decreto datato 22 settembre 2016 prevede che l’assicurazione infortuni operi per l’attività degli avvocati ma anche di collaboratori, praticanti, dipendenti che non siano già tutelati dall’assicurazione I.N.A.I.L e che in fin dei conti sono esposti agli stessi rischi dei titolari dello studio.

La polizza dovrà essere stipulata per intervenire in caso di infortuni durante l’attività lavorativa tali da comportare invalidità permanente o temporanea o la morte dell’assicurato. Dovrà inoltre coprire le spese mediche conseguenti a un infortunio. L’assicurazione infortuni dovrà essere operativa ed estesa anche alle trasferte e agli spostamenti necessari all’attività.

Il decreto precisa le somme minime assicurabili, nella misura di 100.000 euro per il capitale in caso di morte, di 100.000 euro per l’invalidità permanente e di 50 euro di diaria giornaliera in caso di invalidità temporanea. Il professionista è tenuto a fornire gli estremi delle polizze di Responsabilità Civile e Infortuni al cliente che ne fa richiesta, e i dati assicurativi saranno comunque disponibili a terzi presso l’ordine di iscrizione e presso il Consiglio Nazionale Forense.

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Professionale, l’articolo 2 stabilisce che la polizza debba prevedere retroattività illimitata e un’ultrattività di almeno dieci anni per gli avvocati che smettono di esercitare la professione. Il contratto di assicurazione deve contenere clausole che escludano in modo esplicito la possibilità di recesso dell’assicuratore dal contratto dopo la denuncia di un sinistro o il suo rimborso, nel periodo di validità del contratto o negli anni di ultrattività.

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