Conto corrente, rischio pignoramento? Ecco qual è l’antidoto

Il pignoramento sul conto corrente è una procedura che necessita di un atto esecutivo. E limitata sotto alcuni aspetti.

Il possesso di un conto corrente è, oggi come oggi, un tratto comune alla stragrande maggioranza dei contribuenti. Ognuno con un suo strumento di deposito del denaro. In alcuni casi persino più di uno.

Conto corrente pignoramento
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Restando sulla circostanza, decisamente più diffusa, di un conto a testa per persona, anche internamente allo stesso nucleo familiare, è evidente che tale strumento non occorra unicamente alla conservazione del proprio denaro o all’incasso di uno stipendio. L’impiego del conto corrente aiene anche nel momento in cui il titolare è chiamato ai ari pagamenti, sul piano fiscale o per le utenze, oltre che per semplici servizi ottenuti. Uno strumento che, in sostanza, regola l’attività finanziaria ordinaria dei risparmiatori, determinandone entrate e uscite a seconda delle operazioni effettuate. In questo senso, il conto diviene un riferimento anche per eventuali situazioni di debito e, per estensione, delle pratiche di pignoramento preiste qualora l’insolenza lo richiedesse.

Una pratica che mette a rischio non solo la disponibilità economica di colui che ne è soggetto ma che può compromettere la disposizione in orma piena del denaro di possesso. La legge, infatti, stabilisce che una parte del conto corrente possa essere destinata al soddisfacimento dei diritti del creditore. Sempre che la procedura rispetti, in termini di modalità e importo, alcune regole fondamentali. Altrimenti, il debitore potrebbe ricorrere alla legge stessa per opporsi all’impiego del suo denaro in giacenza per il ripianamento di un debito.

Conto corrente, quando scatta il pignoramento (e quando no)

La procedura di pignoramento su un conto corrente personale richiede determinate prerogative di base. In generale, si tratta di un procedimento destinato a coloro che non sono in grado di saldare obbligazioni nei confronti del proprio creditore. E che, di contro, permette a questi di ottenere il denaro spettante in modo cosiddetto “coattivo”. Chiaramente, il creditore non potrà avviare di default la pratica di pignoramento, tenendo conto che l’unica soluzione affinché questo venga avviato corrisponde a un titolo esecutivo. Nello specifico, a una sentenza giudiziaria, a un decreto ingiuntivo oppure a un atto giudiziario. In sostanza, il pignoramento del conto corrente è considerata un’azione esecutiva a tutti gli effetti, da esercitare qualora il debitore non fosse effettivamente in grado di pagare il proprio debito. O, addirittura, non fosse intenzionato a saldare il dovuto.

In questo senso, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata all’intervento anche senza delega al tribunale competente. Sarà però necessario l’atto con apposita notifica da parte della banca, dal momento che toccherà agli istituti di credito detenere le somme pignorate, senza ovviamente poterne disporre. Trattandosi di un blocco isso sulla disponibilità del proprio denaro, è chiaro che il pignoramento varierà negli importi a seconda della condizione specifica del correntista. Alcune divergenze intervengono anche nel caso in cui le entrate siano stipendi o pensioni. La procedura, ad esempio, dee tener conto del principio di preservazione del cosiddetto minimo itale. Ossia, il pignoramento non potrà costituirsi di somme in grado di compromettere l’autosufficienza del destinatario del procedimento. Principio alido anche in caso di debiti verso lo Stato, i Comuni o altri enti.

I limiti

Per quel che riguarda il denaro già presente sul conto, i limiti riguarderanno gli importi versati tramite pensione o stipendio. Nella fattispecie, le limitazioni anno riferimento al 150% dell’assegno sociale (pensioni) o al triplo dello stesso (stipendi). Altro limite riguarda il conto corrente cointestato, pignorabile ma per non più del 50%. Qualora il pignoramento superasse i limiti imposti, potrebbe essere dichiarato nullo o comunque sarebbe facoltà del correntista opporvisi. La legge stessa stabilisce l’inefficacia parziale dell’atto in caso di superamento delle limitazioni. Secondo le normative vigenti, inoltre, non risultano come pignorabili le somme derivanti da assegni di accompagnamento per disabili, rendite da polizza sulla ita e pensioni di invalidità.

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