Barriere architettoniche, non c’è solo il bonus al 75 per cento: cosa prevede la Legge 12/89

Barriere architettoniche, esiste più di un’agevolazione per aiutare i disabili a sostenere economicamente le spese per le modifiche abitative. Vediamo nel dettaglio come funziona. 

Tutte le persone affette da disabilità ed handicap, hanno la possibilità di accedere a delle specifiche agevolazioni economiche per poter effettuare interventi di modifica abitativa. La maggior parte delle case infatti, al momento dell’acquisto, sono costruite senza mai tenere conto delle difficoltà che certe barriere architettoniche tipiche delle abitazioni private, rappresentano per un disabile. 

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Basti solo pensare che nella maggior parte delle abitazioni in Italia, molto spesso l’ingresso del bagno prevede uno scalino rialzato. Un ostacolo che per una persona su una sedia a rotelle rappresenta un vero e proprio disagio abitativo che gli impedisce di sfruttare l’immobile.

Per questo lo stato supporta economicamente questa categoria, negli interventi di ristrutturazione che deve apportare sull’immobile che ha acquistato. Questo contributo economico è stato istituito con la legge numero 13 del 1989. 

Barriere architettoniche, a chi va presentata la domanda e quali documenti allegare

Possono presentare domanda sia il disabile destinatario diretto del contributo economico, sia il condominio, se questi risiede in un edificio residenziale. Si tratta di un’agevolazione che può essere utilizzata anche dagli istituti residenziali di cura per le persone affette da handicap o disabilità. Viene data poi nell’accesso alla domanda, una priorità quasi totale alle persone affette da disabilità o invalidità totale che hanno evidenti e gravi difficoltà di deambulazione. Per accedere a questo contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, va presenta richiesta entro il termine ultimo del 1 Marzo dell’anno corrente. 

È il Comune l’ente pubblico di riferimento a cui presentare domanda con annessa carta da bollo per convalidarla. È necessario poi allegare anche come documenti un certificato medico che attesti la disabilità del richiedente. In questo, il medico deve anche specificare di che tipo di patologie soffre il paziente, e quali sono le sue difficoltà motorie. Al cittadino viene anche richiesto di produrre un’autocertificazione in cui indica l’esatta ubicazione dell’immobile in cui vanno effettuate le modifiche abitative. 

Possono beneficiare delle agevolazioni anche i caregivers

E in ultimo, è anche indispensabile inserire nella richiesta i preventivi relativi a tutte le spese che devono essere coperte dal contributo. In alcuni casi poi, anche se la domanda deve essere sempre presentata dal disabile, o in alternativa dal suo curatore, il beneficio può anche essere applicato ad un altro soggetto. Può trattarsi del caregiver che ha deciso di far vivere il disabile nel suo immobile, o del condominio che presenta la richiesta per suo conto. L’immobile in questione però, deve necessariamente risultare ad abitazione principale del disabile. Il beneficio decade nel caso in cui invece ne venga fatto un utilizzo molto saltuario. In questo caso oltretutto, il cittadino va incontro a pesanti sanzioni per falsa dichiarazione. Lo stato erogherà il contributo economico, soltanto dopo che tutti gli interventi sull’immobile sono stati effettuati. 

Bonus barriere architettoniche al 75 per cento, ecco come funziona: attivo fino al 2025

Oltre all’agevolazione introdotta dalla legge del 1989, i cittadini avranno anche la possibilità di accedere al bonus barriere architettoniche varato nella legge di bilancio 2022. Inizialmente sembrava si trattasse di una misura valida solo per quell’anno, ma in seguito il governo ha invece deciso di rinnovare l’agevolazione fino alla data del 31 Dicembre del 2025. 

Il bonus  consiste in una detrazione fiscale pari al 75 per cento della spesa sostenuta, per interventi abitative atti a eliminare le barriere architettoniche. Una volta che la richiesta è stata approvata, l’importo economico verrà erogato in cinque quote annuali di eguale somma. Esistono però dei tetti di spesa da rispettare, a secondo del tipo di edificio o unità immobiliare per cui si è richiesta la detrazione. 

  • Il tetto massimo di spesa che può essere rimborsata dallo stato è fissato a 50mila euro per tutti gli edifici unifamiliari, e anche per le unità immobiliare locate presso edificio plurifamiliare indipendenti, e che hanno più accessi autonomi verso l’esterno
  • Il tetto massimo di spesa diventa invece di 40 mila euro per tutti gli edifici che sono composti da due a otto unità immobiliari
  • 30 mila euro è invece il tetto massimo di spesa per tutte gli edifici composti da otto unità immobiliari in sù
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