Pensioni, non solo invalidità: quando spetta la maggiorazione contributiva

La maggiorazione contributiva non riguarda solo le categorie di invalidi. Alcune leggi inquadrano altri contesti lavorativi.

Se quello sulle pensioni risulta da anni un nodo così intricato, le ragioni vanno ricercate nella necessità di adeguare ogni sistema a una categoria di destinatari estremamente mutevole.

Maggiorazione contributiva pensione
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Da un lato, infatti, c’è la diversità estremamente multiforme del contesto occupazionale, che richiede accorgimenti precisi quasi per ogni settore. Dall’altro, la necessità di adeguare il trattamento sulla base di requisiti sia anagrafici che contributivi. In questo senso sono state disposte misure volte al pensionamento anticipato, in varie forme e modalità. Incentrate in primis su coloro che hanno iniziato precocemente l’attività lavorativa, che svolgono mansioni considerate usuranti. O che, durante il proprio percorso lavorativo, hanno ricevuto percentuali di invalidità per subentrate circostanze. Considerando gli aspetti molteplici che caratterizzano il campo delle pensioni, poter garantire una maggiorazione contributiva significa incentivare l’uscita anticipata dal lavoro e, per estensione, il ricambio generazionale. Almeno in teoria.

Per quanto sia prevista per una larga categoria di pensionandi, il pensiero comune tende ad associare la maggiorazione contributiva alla categoria degli invalidi. Il che corrisponde al vero ma, trattandosi di una copertura assicurativa potenziata, rappresenta una visione limitata della misura. Il contributo previdenziale incluso nell’ambito della maggiorazione, viene moltiplicato per alcuni coefficienti che andranno a determinare un importo rafforzato figurante come un’anzianità contributiva da affiancare a quella regolare. Per quel che concerne i lavoratori in condizioni di disabilità (superiore al 74%), la maggiorazione contributiva sarà riconosciuta per 2 mesi l’anno (4 per i non vedenti) per ogni anno di servizio prestato con requisiti sanitari già in possesso.

Maggiorazione contributiva sulle pensioni: dagli invalidi ai militari, a chi tocca

Attenzione però, perché tale trattamento (che darà di fatto diritto a un’anzianità contributiva in forma “convenzionale”) sarà riconosciuto per tutti coloro che abbiano svolto la propria attività lavorativa in condizioni sottoposte a tutela. Ad esempio, per lavoratori che abbiano operato in contesti potenzialmente rischiosi. Sia per l’incolumità che per la salute a lungo termine, come operazioni militari o mansioni in un ambiente di lavoro sotterraneo (miniere o cave). Per quest’ultima categoria, chi avesse svolto tali prestazioni per almeno tre lustri, sia pure in discontinuità, sulla base della legge 153/1969 sarà corrisposta una maggiorazione tanto nei requisiti di assicurazione quanto di contribuzione. Per un periodo non superiore ai cinque anni.

Più vasto il novero del personale militare, per il quale sarà riconosciuta una maggiorazione contributiva differente a seconda della mansione svolta e del periodo di operatività. Chiaramente, un particolare riguardo sarà riservato a chi ha svolto (o svolge) servizi all’estero, missioni di pace, campagne di guerra, volo o navigazione. Per fare un esempio, al personale che ha svolto servizio di volo, la Cassa dello Stato riconoscerà come maggiorazione convenzionale 1/3 del periodo. Per i servizi di navigazione, invece, il riconoscimento si attesterà a 1/2. Altrettanto specifico il riconoscimento per gli ex combattenti e per gli assimilati, ovvero persone che abbiano partecipato, in modo diretto o indiretto, a operazioni di guerra.

Ex combattenti, lavori con amianto e personale educatore

È il caso degli ex partigiani ad esempio, ma anche dei mutilati e degli invalidi di guerra, oltre che delle vittime civili. Per il contribuente che avesse partecipato a campagne pluriennali in contesti bellici, il riconoscimento sarà pari a un anno per ogni campagna svolta. Per i servizi prestati in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, il quadro del riconoscimento passa a 1/5. Altre maggiorazioni riguarderanno personale operaio addetto in contesti lavorativi considerati insalubri oppure con presenza di amianto. Il riconoscimento contributivo, in questi casi, si attesterà su 1/4 del periodo di prestazione svolto. In merito al personale direttivo, docente e assistente educatore della scuola e in istituzioni statali con particolari finalità, la disciplina fa riferimento all’art. 63 legge 312/1980, il quale prevede una maggiorazione pari a 1/3 del periodo.

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