Tabulati e celle telefoniche per individuare illeciti: quando l’uso è legale

Tabulati e celle telefoniche sono gli strumenti nelle mani degli inquirenti per individuare degli illeciti. Vediamo come funzionano e quando sono legali.

La ricostruzione dei fatti è legata alla consultazione dei tabulati telefonici degli indaganti nonché al rilevamento delle celle agganciate per posizionare il soggetto nello spazio.

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Serie TV poliziesche e gialli ci hanno insegnato un linguaggio tecnico con riferimento ad alcuni metodi di indagine. Tabulati, celle telefoniche, agganci di posizione, sono termini a noi familiari e – a grandi linee – sappiamo cosa comportano. Dalla consultazione dei tabulati si può risalire a tutte le chiamate effettuate e ricevute nonché alla durata delle stesse e all’identificazione di numeri collegati ad altre indagini o allo stesso procedimento. Individuare le celle telefoniche agganciate dall’indagato, invece, consente di posizionarlo in un determinano luogo ad una specifica ora. Questo il concetto generale dei termini a noi noti ma qual è il loro reale funzionamento e quando il loro uso è consentito dalla Legge?

Tabulati e celle telefoniche, come funzionano

I tabulati possono essere di due tipi, telefonici e telematici. I primi contengono informazioni su sms e mms ricevuti e inviati e sulle telefonate ricevute e inviate nonché i tentativi di effettuare una chiamata. I secondi, invece, riportano eventi di rete con connessioni Internet tramite wi-fi o dati cellulare.

I dati che si possono conoscere sono molteplici. Dall’utenza telefonica del chiamante a quella del ricevente, dalla tipologia di contratto alla durata dell’evento di contatto, dal BTS di inizio e fine evento agganciate con geolocalizzazione tramite aggancio delle celle telefoniche al Codice IMEI del cellulare utilizzato. Le celle non sono altro che antenne a ripetitore in grado di propagare il segnale radio in una parte di territorio garantendo una copertura radioelettrica in quella zona.

Permettono agli smartphone di comunicare con l’operatore telefonico e hanno memoria dei numeri che hanno agganciato.

Quando la consultazione è ammissibile

I tabulati telefonici o telematici e le celle possono essere richieste dal Giudice al gestore telefonico dopo una richiesta del PM o del difensore qualora ci sia la necessità di ricostruire i contatti tra il soggetto indagato e la sua vittima oppure un complice. Sono richiedibili anche per verificare la localizzazione dell’imputato intestatario dell’utenza o di una terza persona.

La Legge, nello specifico, stabilisce che la consultazione è ammissibile solo in caso di presenza di prove di reati per i quali la normativa prevede l’ergastolo o la reclusione per un periodo superiore a tre anni, per i reati di minaccia, molestia o disturbo di persone tramite telefono.

L’iter prevede, poi, che il Pubblico Ministero, il difensore dell’accusato, l’imputato stesso o la persona offesa inoltrino richiesta al Giudice. Solo in seguito ad un decreto con motivazione del Giudice si potrà ricorrere alla consultazione dei tabulati telefonici che, ricordiamo, devono essere conservati dagli operatori telefonici per un periodo minimo di sei anni per reati quali terrorismo, Strage/Guerra Civile, Associazione Mafiosa e simili e di due anni per gli altri reati (un anno con riferimento al traffico telematico e 30 giorni per le chiamate senza risposta).

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