Donazione: annullamento e revoca sono possibili? Il caso della truffa online

Donazione, revocabilità e annullamento sono temi che meritano chiarimenti. Le possibili conseguenze di una truffa online.

La donazione è uno dei contratti più diffusi e applicati, ma non tutti forse sanno quali sono le regole in tema di annullamento e revoca. Che succede in caso di donazione effettuata come vittima di una truffa online?

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Molti avranno sentito parlare di donazione e, almeno a grandi linee, sapranno in che cosa consiste e qual è la sua finalità. Dettagliatamente regolata dal Codice Civile, essa è fondata sullo spirito di liberalità, ovvero sulla volontà di regalare a qualcuno del denaro o un qualsiasi bene senza voler ricevere nulla in cambio.

Ebbene, se è vero che è possibile comprendere con chiarezza il meccanismo di funzionamento della donazione, è altrettanto vero che talvolta alcune questioni pratiche sull’argomento possono creare dubbi e fraintendimenti.

Per esempio, è possibile esercitare il diritto di recesso dopo aver effettuato una donazione? E’ ammesso in questi casi il diritto di ripensamento? La domanda è assolutamente legittima e potrebbero farsela proprio coloro che, dopo aver elargito una somma di denaro per spirito di liberalità, abbiano scoperto o abbiano il fondato di timore di essere rimasti vittime di una truffa. Si può avere il denaro indietro?

Donazione: è possibile il recesso? Il contesto di riferimento

Tecnicamente parlando, la donazione consiste nel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Alla luce di quanto detto, due sono gli elementi essenziali della donazione: lo spirito di liberalità o generosità del donante e l’arricchimento del donatario.

La donazione è giuridicamente un contratto: da ciò deriva che, dopo essere stata conclusa, essa è di norma irrevocabile. E’ un contratto perché è caratterizzata dall’elemento che contraddistingue tutti i contratti: lo scambio del consenso tra le parti. Spiegheremo più avanti nel dettaglio questi aspetti.

E prima di chiedersi se è possibile esercitare il recesso dopo la donazione, occorre precisare che il donatario deve manifestare la propria volontà favorevole alla donazione – ciò può farlo grazie all’accettazione del diritto che gli viene riconosciuto.

Revocabilità e annullamento sono possibili?

Attenzione però: il base alla legge, la donazione è un contratto a titolo gratuito, ovvero fondato su un mero uno scopo altruistico, e in cui la prestazione in gioco è a solo carico del donante.

Proprio la generosità dell’operazione conferma una ulteriore caratteristica della donazione: essa è un atto irrevocabile.  In altre parole il recesso non è ammesso se non per ingratitudine del donatario – la quale ovviamente va accertata caso per caso.

La promessa di una donazione, invece, non comporta assunzioni di obblighi per il futuro donante. Si tratta di atto fondato su un gesto di generosità spontanea e, per logica, non può provenire da una precedente promessa intesa come obbligo a donare.

Per quanto riguarda l’annullabilità della donazione, la legge stabilisce che essa può essere annullata entro un quinquennio per dolo del donatario, violenza oppure un errore scusabile che ha riguardato il donante (ad es. scambio di persona).

Il caso della donazione con truffa online

Pensiamo all’ipotesi, oggi nient’affatto infrequente, della donazione effettuata come vittima di una truffa online. In base alla legge, dobbiamo chiarire che il diritto di recesso e dunque di revoca della donazione effettuata in ambito digitale non è ammesso.

Il motivo è il seguente: il codice del consumo elenca i casi in cui è possibile il ripensamento e in esso sono menzionati i contratti di servizi e quelli di vendita. Si tratta di contratti a titolo oneroso, certamente non di donazioni che, come ricordato sopra, sono contratti a titolo gratuito.

Non solo. In base alla legge, il diritto di recesso vale esclusivamente laddove il contratto sia sottoscritto tra un professionista e un consumatore. Anche per questo motivo è escluso il diritto di recesso in caso di donazione online.

Tuttavia il donante ha pur sempre una carta da giocare: può provare di esser rimasto vittima dei gesti fraudolenti del beneficiario che, con artifici o raggiri, o anche con un atteggiamento reticente – ha fatto cadere in errore il donante e gli ha fatto compiere un’elargizione che altrimenti non avrebbe compiuto. Si tratta di circostanze in cui si può configurare il reato della truffa online e conseguentemente ci si può tutelare con il diritto di recesso.

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