Fatturazione elettronica partite Iva: pubblicato il decreto attuativo che estende l’obbligo (foto)

Non vi sono più dubbi giacché dal primo luglio l’obbligo fatturazione elettronica si estende ai forfettari, ma entro specifici limiti.

La conferma per i forfettari del nuovo regime che prevede anche per essi la fatturazione elettronica, trova spazio nel decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco alcune utili precisazioni a riguardo

fatture elettroniche
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 In arrivo novità molto importanti per i possessori di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario, sul piano degli obblighi di natura fiscale. Infatti con la pubblicazione del decreto attuativo ad hoc in GU, siamo innanzi alla conferma dell’obbligo a partire dal primo luglio della fatturazione elettronica.

Sulla scorta del nuovo assetto di regole, ricaviamo altresì che dall’obbligo sono stati esclusi fino al 31 dicembre 2023 soltanto i contribuenti con ricavi / compensi non al di sopra dei 25mila euro annui.

Vediamo allora più da vicino i dettagli dell’estensione della fatturazione elettronica ai forfettari, chiarendo alcuni aspetti del meccanismo e focalizzandoci sui punti chiave della novità in oggetto.

Fatturazione elettronica ed estensione ai forfettari: la finalità dell’iniziativa

La finalità dell’estensione della fatturazione elettronica appare piuttosto evidente. Al di là della spinta alla digitalizzazione, è in gioco un significativo strumento anti evasione. Esso comporta l’invio delle fatture elettroniche per il tramite del cd. Sistema di interscambio per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma include altresì i dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto alla stessa data (primo luglio) entra in vigore l’abolizione dell’esterometro.

Per completezza, ricordiamo che con il termine ‘esterometro’ si deve intendere la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi compiute / effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

In riferimento alle operazioni in esame, assume chiaro rilievo il citato Sistema di interscambio, ovvero il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che serve a ricevere le fatture elettroniche, compiere i controlli sui dati immessi e inoltrare le fatture ai destinatari finali.

Chi sono i soggetti effettivi cui si applicherà l’obbligo?

Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale fuga ogni dubbio in riferimento alla platea cui si applicherà la novità in esame. Infatti il documento indica chiaramente che l’obbligo di fatturazione elettronica varrà:

  • per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio;
  • per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno fatto valere l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta anteriore hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.

Mentre come opportunamente specificato nel testo del decreto attuativo, le cd. micro partite Iva sono esonerate dall’obbligo in oggetto e fino al 31 dicembre 2023. In termini pratici fino a questa data, coloro che rientrano nella categoria potranno continuare ad emettere fatture cartacee e non elettroniche.

Per micro partite Iva si intende di fatto tutti i soggetti che, nell’anno precedente, hanno incassato ricavi o percepito compensi non al di sopra dei 25mila euro.

Ne consegue che per essi il citato obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio sarà operativo soltanto dal primo gennaio 2024.

Le esclusioni dalla fatturazione elettronica per tutto il 2022: le categorie interessate

Ricordiamo altresì che, in base alle norme vigenti, per quest’anno sarà vigente il divieto di emettere fatture elettroniche per due distinte categorie di operatori. Eccole di seguito:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria allo scopo dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in rapporto alle prestazioni sanitarie verso le persone fisiche.

I rischi legati al mancato adeguamento al nuovo regime

Chiariamo altresì che per il terzo trimestre del 2022, vale a dire da luglio a settembre, i possessori di partita Iva chiamati ad emettere fattura elettronica avranno maggior tempo per adeguarsi al mutato contesto. Infatti rispetto alle regole ordinarie, potranno contare sulla regola per la quale sarà possibile caricare sul Sistema pubblico di interscambio la fattura elettronica entro il mese posteriore a quello di compimento dell’operazione.

Si tratta di una sorta di periodo cuscinetto, che eviterà agli interessati di subire la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni.

Infine si registrano le critiche dei commercialisti nei confronti della fattura elettronica per i forfettari, o comunque contro la sua entrata in vigore a partire dalla metà dell’anno fiscale. Ciò infatti comporterà un esercizio con una parte di fatture cartacee e l’altra con quelle elettroniche. L’auspicio è ottenere una proroga al prossimo gennaio, così da partire dall’inizio dell’anno fiscale 2023. La categoria professionale spera dunque di vedere modificata la norma dal Parlamento, nell’ambito dell’iter di conversione in legge del decreto attuativo.

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