Pensione e riscatto laurea: l’Inps chiarisce 2 casi dubbi e le possibilità

Riscatto laurea, i recenti messaggi Inps spiegano come comportarsi alla luce delle norme vigenti.

L’istituto di previdenza ha recentemente precisato come funziona il riscatto laurea in due diverse situazioni pratiche che possono riguardare lo studente universitario.

Pensione e riscatto
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Il riscatto della laurea consiste in un’opportunità consentita dall’istituto di previdenza, al fine di trasformare gli anni universitari in anni contributivi. In virtù di questo utile strumento a favore di chi ha preferito formarsi in ateneo dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore, l’interessato può integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Per sfruttare il riscatto laurea occorre non aver già pagato contributi nel periodo degli studi e versare una somma di denaro di non esiguo ammontare. +

Molto interessanti sono le precisazioni svolte dall’Inps in merito ai casi nei quali si anticipa la pensione. In particolare di seguito vogliamo porre l’attenzione su due quesiti pratici a cui l’istituto ha dato risposta nel proprio sito web. Il riferimento è ai messaggi n. 1512 e n. 1631, recentemente emanati.

Come funziona il riscatto parziale? E cosa succede se gli anni di studio effettivi sono di meno? Ecco di seguito che cosa è opportuno ricordare a riguardo, alla luce di quanto indicato dall’istituto.

Riscatto laurea: come funziona il riscatto parziale?

Lo abbiamo appena accennato: dall’Inps nuovi chiarimenti sul riscatto laurea, vale a dire il meccanismo che consente di trasformare gli anni di studio in ateneo in anni di contributi per la pensione. La finalità è duplice: anticipare l’età di uscita dal mondo del lavoro e accrescere l’importo dell’assegno pensionistico.

In altre parole, il riscatto laurea consiste nella possibilità di vedersi riconosciuti, su pagamento di una somma in denaro, gli anni di studio del corso legale dell’università ai fini della pensione.

Ebbene, affrontando il cd. riscatto parziale e i requisiti di accesso, l’Inps ha precisato che con il riscatto di laurea è possibile valorizzare i titoli che seguono:

  • il diploma universitario (2-3 anni di durata);
  • la laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico;
  • il diploma di specializzazione post-laurea;
  • il dottorato di ricerca (se si sono versati i contributi alla gestione separata Inps).

L’istituto di previdenza rimarca che è possibile chiedere il riscatto anche di periodi parziali, ossia più corti rispetto alla durata legale del proprio corso di studio.

Perciò, il periodo da riscattare può riguardare:

  • tutti quanti gli anni del corso di laurea (riscatto totale);
  • o solo alcuni (riscatto parziale).

Non bisogna dimenticare che non si possono riscattare gli anni fuori corso, né gli anni “coperti da retribuzione”, ovvero quelli in cui si lavorava in modo regolare, pur andando all’università. Pensiamo ai tantissimi casi degli studenti lavoratori che svolgono un’occupazione per pagare le spese dell’università.

Riscatto laurea: cosa succede se gli anni effettivi sono di meno?

Altro quesito è il seguente: in ipotesi di periodi di studi universitari di durata minore di quella legale, per effetto di riconoscimento da parte dell’ateneo di attività lavorative o professionali, è possibile arrivare a riscattare un periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi?

L’Inps ha risposto in maniera favorevole. In un recente messaggio infatti l’istituto considera proprio il caso dei percorsi di studio caratterizzati da anni di iscrizione all’università inferiori a quelli di cui all’ordinamento. Ebbene, come accennato, si tratta dei casi di riconoscimento di attività formative di livello post secondario, tradotte poi in crediti formativi universitari (CFU).

Esperienze quali corsi professionalizzanti, attività professionali o formative post-secondarie compatibili con il corso di studi permettono la riduzione del numero di anni di corso, accorciando la durata degli anni effettivi di iscrizione all’università di riferimento. Chiaro però che per conseguire il riscatto laurea, è ovviamente necessario aver conseguito il titolo di laurea.

Per l’Inps non vi sono dubbi: nelle circostanze del riconoscimento di attività formative e professionali, che conduca a un periodo di studio universitario inferiore a quello di durata legale del corso – e con ammissione direttamente al secondo anno o ad anni successivi – sarà possibile, per gli interessati, riscattare tutto il periodo legale del corso di studi. In sintesi, il periodo di formazione o attività professionale, considerato come credito formativo, è ammissibile a riscatto, a patto che non sia coperto da altra contribuzione.

Concludendo, ricordiamo che tutti gli interessati possono comunque trovare utili informazioni a riguardo sul sito web dell’Inps oppure possono avvalersi della consulenza di un patronato o di un Caf.

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