Pensione reversibilità spetta al figlio anche in questo caso particolare

Le norme vigenti non impediscono una sostanziale discriminazione in materia di pensione di reversibilità. Ecco qual è

Una sentenza della Consulta di alcuni giorni fa si occupa di pensione di reversibilità e di tutela dei diritti del figlio, laddove l’ex coniuge del defunto non sia anche genitore del figlio.

Pensione di reversibilità figli
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Una rilevante sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la n. 100 del 19 aprile scorso, pone l’attenzione su una questione meritevole di essere considerata. Questo giudice nel provvedimento citato ha avuto modo di sottolineare che serve un intervento legislativo ad hoc, al fine di riequilibrare la quota di pensione ai superstiti spettante al figlio che concorre con la matrigna del padre defunto.

Si tratta di un caso pratico di certo non così raro e proprio la sentenza citata fa riferimento ad una situazione nella quale la Consulta è stata chiamata a valutare la legittimità delle norme riguardanti l’erogazione della pensione ai superstiti. In particolare, è stata la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio ad aver chiesto l’intervento della Corte.

Ciò che emerge dal recentissimo provvedimento menzionato è che la Consulta, in qualche modo, si associa alle preoccupazioni del giudice speciale amministrativo. La tesi della Corte Costituzionale rivendica infatti la necessità di un pronto intervento del legislatore, in quanto al momento sussiste discriminazione se l’ex coniuge del defunto non è anche genitore del figlio. Vediamo più da vicino la questione in tema di reversibilità ai superstiti.

Pensione di reversibilità, figlio ed ex coniuge non genitore: la vicenda concreta in sintesi

Il caso pratico da cui ha preso le mosse la sentenza della Consulta vede coinvolto un figlio minorenne nato fuori del matrimonio, che concorre – al decesso del padre – con il coniuge non suo genitore. Ovviamente ci riferiamo alla quota di pensione ai superstiti a lui spettante.

Il punto è molto chiaro: in dette circostanze, le norme in materia di reversibilità non considerano che l’ex-coniuge (vedova) superstite non è la madre del figlio e, perciò, riconoscono le normali percentuali di reversibilità stabilite dalla legge:

  • al coniuge il 60% della pensione della persona deceduta;
  • al figlio minore il 20% della stessa.

La madre invece non si avvale di alcuna quota, non essendosi a suo tempo sposata con il padre poi deceduto.

La criticità individuata dalla Corte dei Conti, che poi ha sottoposto la questione alla Consulta, è rappresentata dal fatto che:

  • vi sarebbe una effettiva ingiustizia nel riconoscimento della sola quota del 20% al minore;
  • il giovanissimo infatti non può beneficiare – neanche in via indiretta – della quota del 60% riconosciuta all’ex coniuge che, in questa fattispecie, non è sua madre.

I contenuti del provvedimento della Consulta

Come accennato all’inizio, il giudice delle leggi ha ben compreso i rischi di discriminazione tra figli nati fuori e nati nel matrimonio, già considerati dalla Corte dei Conti. Nel provvedimento del 19 aprile, la Corte Costituzionale ha rimarcato l’obbligatorietà di eliminare ogni possibile discriminazione tra figli legittimi e naturali, ossia nati fuori dal matrimonio.

La situazione è infatti al momento la seguente:

  • se il figlio superstite è nato nel matrimonio, oltre alla propria quota del 20%, può sempre fare riferimento anche ad un plus di assistenza (quanto meno in via indiretta) collegato alla quota del 60%, che per legge spetta al coniuge superstite suo genitore.
  • se invece il figlio superstite è nato al di fuori dal matrimonio ed è dunque figlio naturale, può fare riferimento soltanto sulla quota del 20% attribuitagli in via diretta.

Le parole della Consulta fugano ogni dubbio circa l’orientamento volto a garantire i diritti del figlio: “è evidente che vi è un altro avente diritto alla quota di reversibilità – l’ex coniuge superstite – ma costui non è genitore di quel figlio: la mancanza del rapporto di filiazione fa, quindi, presumere che quest’ultimo non potrà beneficiare, neppure indirettamente, di tale quota”.

Pensione di reversibilità e rischi di discriminazione: l’indicazione della Consulta non lascia dubbi

In sintesi la condizione di figlio nato fuori dal matrimonio merita una tutela ad hoc ed anzi, secondo la tesi del giudice delle leggi, c’è una diseguaglianza sostanziale da riequilibrare con un provvedimento normativo.

In altre parole, la Corte segnala la doverosità di un rapido intervento del legislatore, al fine di superare un punto debole che danneggia i valori costituzionali collegati all’istituto della reversibilità, impedendo la integrale soddisfazione del diritto a veder protetta “la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare” – queste le parole usate dalla Consulta. Di fatto al figlio deve dunque essere garantita una reversibilità più elevata.

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