Bonus casa: se non cedi entro il 29 aprile, tieni d’occhio queste 3 alternative

In tema di bonus casa, si avvicina la scadenza del 29 aprile ma i titolari del bonus hanno diverse opzioni a disposizione.

Il 29 aprile è il termine previsto per la comunicazione della cessione del credito o dello sconto, pertanto chi non ha ancora provveduto farà bene a considerare le possibili opzioni alternative.

Bonus casa
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Forse non tutti sanno che i contribuenti avranno più tempo per scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura per quanto attiene al Superbonus 110% e gli altri bonus casa. A precisarlo è il decreto Sostegni ter n. 4 del 2022, che è stato convertito in legge.

Bonus casa: cessione e sconto

In particolare, la proroga per la comunicazione della cessione del credito o sconto è al 29 aprile. Ma un termine diverso è previsto per le imprese ed è il 15 ottobre. Il 29 aprile rappresenta la prima scadenza che vede l’applicazione delle norme previste dai decreti Antifrode, vale a dire il D.L. n. 157 del 2021. La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate, secondo la ormai consueta modalità telematica.

La scadenza passa dunque dal 7 aprile (proroga rispetto al 16 marzo originario) al 29 aprile 2022. In particolare, la proroga della comunicazione attiene alle spese sostenute nel 2021 e alle rate restanti delle spese sostenute nel 2020, sia per quanto attiene al Superbonus 110% sia per la generalità dei bonus fiscali.

Pertanto, in tema di bonus edilizi, ecco approssimarsi la data entro la quale l’interessato – di fatto – può vendere le detrazioni sui lavori pagati nel 2021. Facciamo il punto della situazione e vediamo quali sono le alternative per chi non cede entro fine aprile.

Bonus casa: tre soluzioni differenti dalla cessione entro il 29 aprile

Lo rimarchiamo subito: dopo il 29 aprile sarà impossibile rendere note le opzioni per la cessione e lo sconto di crediti legate allo scorso anno. Per il momento, c’è ancora tempo ma in caso di incertezza, è opportuno considerare le possibili alternative. Eccole di seguito in sintesi.

Utilizzo diretto della detrazione

Il titolare del bonus può in sostanza avvalersi nella dichiarazione dei redditi che presenterà quest’anno della prima rata del bonus in oggetto. E’ l’ipotesi principale, ma attenzione ad un ostacolo nascosto: l’interessato deve tener conto della capienza fiscale per il 2021. In termini pratici ed in particolare per i crediti recuperabili in un quinquennio, non è detto che sia possibile smaltire del tutto la prima rata scaricandola dall’Irpef.

Cosa significa ciò? Ebbene, il titolare del bonus potrebbe perdere del denaro altrimenti spettante, in quanto in base alle norme vigenti, la detrazione fiscale non goduta non può comunque essere riportata l’anno dopo. E questo vale soprattutto per coloro che applicano il regime forfettario e non hanno ulteriori redditi soggetti a Irpef.

Cessione ad altri soggetti

Chi non cede entro il 29 aprile, può sempre considerare la seconda alternativa, rappresentata dalla cessione jolly: questa è l’espressione usata dall’Amministrazione finanziaria per definirla. Ebbene, sulla scorta della legge vigente, il committente titolare della detrazione – ed altresì l’azienda che ha incamerato il bonus facendo valere lo sconto in fattura – possono disporre di un primo trasferimento, grazie al quale possono effettuare la cessione del bonus 2021 a qualsiasi terzo (ad es. un amico).

Tuttavia, attenzione al seguente limite: ceduto il credito al terzo, esso potrà essere usato esclusivamente in compensazione con il modello F24, senza poter passare dalla dichiarazione. Gli esperti in materia fiscale fanno notare che ciò, in termini pratici, potrà dare luogo allo stesso problema di incapienza sopra accennato.

Bonus casa e vendita delle rate residue

C’è altresì una terza ipotesi in tema di bonus casa, valevole per coloro che non riescono a cedere in tempo la prima rata delle spese 2021. Si tratta della vendita delle rate residue: in particolare quattro su cinque, nel caso del superbonus e del sismabonus ordinario; mentre nove su dieci, per le altre detrazioni fiscali.

Per avvalersi di questa soluzione, l’interessato ha ancora molto tempo a disposizione, giacché il termine scade il 16 marzo 2023. Tuttavia, non ci sono divieti nelle norme per cui non egli non possa anticipare la ricerca di un compratore, in modo da evitare possibili rallentamenti e monetizzare con velocità il cosiddetto credito d’imposta.

Ricordiamo infine che la sopra citata proroga dei termini, di fatto, è conseguente all’aggiornamento dei software dell’Agenzia delle Entrate. Essi servono all’invio telematico delle comunicazioni posteriori al riconoscimento del Superbonus 110% (e in generale dei bonus edilizi).

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