Contributi a fondo perduto per i negozianti, al via l’inoltro delle domande. Scopriamo da quando e come funziona l’agevolazione.
Dal 3 maggio 2022 è possibile fare richiesta dei contributi a fondo perduto dedicati ai commerciati. Ecco i requisiti di accesso e le modalità di invio della domanda.
Il settore del commercio al dettaglio ha bisogno di un sostegno economico da parte del Governo. Al pari delle famiglie e delle imprese in generale, i negozianti si trovano schiacciati dai rincari e dalle conseguenze di una pandemia che dura da più di due anni. Ora è il momento di alzare la testa, riprendere la strada del successo ma da soli è difficile riuscirci dato che è intervenuta la guerra in Ucraina a frenare nuovamente l’uscita dal baratro. L’aiuto arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico, più precisamente dalla Direzione Generale Incentivi, attraverso un decreto che stabilisce l’erogazione di contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio.
Il fondo per il rilancio delle attività economica vanta un plafond di 200 milioni di euro. Gli aiuti verranno erogati sotto forma di contributi a fondo perduto a beneficiari differenti, ognuno con un codice Ateco ben definito. Il requisito principale per accedere all’agevolazione è un volume di ricavi nell’anno 2019 inferiore a 2 milioni di euro accompagnato da una riduzione del fatturato del 30% o più nel 2021.
L’importo del contributo è variabile in base alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi ottenuti nel 2021 e lo stesso ammontare nel 2019. In tutto ci sono tre fasce. Quella più ricca prevede il 60% di perdita per i negozianti con ricavi inferiori a 400 mila euro nel 2019. La seconda fascia comprende i soggetti con ricavi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro nel 2019 con perdita del 50% mentre nella terza fascia ricadono i commercianti con perdita del 40% e ricavi nel 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.
I codici Ateco che identificano gli ammessi al contributo sono quindici (47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).
A partire dal 3 maggio, le domande potranno essere inoltrate telematicamente seguendo la procedura presente nella piattaforma del Mise. L’accesso al portale è consentito tramite Carta Nazionale dei Servizi e ad inviare la richiesta potranno essere esclusivamente i rappresentanti legali.
Tra i requisiti citiamo la sede legale in Italia dell’azienda al momento della presentazione della domanda e la regolare costituzione nonché l’iscrizione e l’attivazione nel Registro delle Imprese. Inoltre l’impresa non dovrà trovarsi in liquidazione volontaria oppure sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Allo stesso modo, non dovrà essere destinataria di sanzioni interdittive. Al momento della compilazione della domanda occorrerà indicare anche i requisiti reddituali di accesso con i relativi ricavi del 2019 e 2021.
Concludiamo ricordando che i fondi verranno erogati indistintamente ai richiedenti non creando alcuna graduatoria legata alle tempistiche di inoltro della domanda. Nel caso in cui i fondi stanziati dovessero risultare insufficienti, il Ministero procederà con la riduzione proporzionale del contributo a fondo perduto.