Legge 104 e unioni civili, arriva la svolta: la novità che tutti aspettavano

Occhio alle novità sulla Legge 104 e le unioni civili. Arriva la notizia che tutti aspettavano, entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Attenzione, l’Inps ha di recente fornito ulteriori chiarimenti in merito ai permessi Legge 104 e congedi straordinari per le persone unite civilmente.

Legge 104 permessi unioni civili
Foto © AdobeStock

Famiglia, lavoro, formazione, tempo libero e tanto altro ancora. Sono davvero tante le situazioni che richiedono il nostro impegno e tempo. Riuscire a conciliare tutto, pertanto, risulta per molti sempre più difficile. Questo soprattutto quando ci si ritrova, ad esempio, nella situazione di dover assistere un famigliare in quanto non autosufficiente.

Proprio in tale ambito, quindi, è bene sapere che è possibile usufruire di misure ad hoc, come ad esempio i permessi legge 104 e i congedi straordinari. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi l’Inps ha di recente fornito importanti chiarimenti in merito alle unioni civili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Legge 104 e unioni civili, arriva la svolta: i chiarimenti dell’Inps

Abbiamo già avuto modo di vedere come non manchino dubbi sui permessi Legge 104, con numerose sentenze che hanno provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito. Ebbene, sempre soffermandosi suo permessi Legge 104 e sui congedi straordinari, interesserà sapere che l’Inps ha di recente provveduto a fornire chiarimenti in merito alle unioni civili.

Ebbene, grazie alla circolare Inps numero 36 del 7 marzo 2022, l’istituto di previdenza sociale ha reso noto che, nel settore privato, è possibile usufruire dei permessi legge 104 e del congedo straordinario retribuito anche per assistere i parenti del partner dell’unione civile e non solo tra le due metà dell’unione stessa. Il tutto, ovviamente, fermo restando il rispetto del grado di affinità, così come previsto dalla normativa vigente.

Entrando nei dettagli Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi)“, sempre in base a quanto si evince dalla circolare poc’anzi citata, “va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione”.

Ne consegue, pertanto, “che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito“.

Diverso invece è il discorso in caso di convivenza di fatto. In quest’ultimo caso, infatti, il “convivente di fatto può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente“.

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