Licenziamenti, proroga di Natale: ecco perché il blocco si allunga

Si allungano i termini di preavviso (90 giorni) per i licenziamenti, con effetti fino ad aprile. E al datore di lavoro spetteranno alcuni obblighi specifici.

Licenziamenti bloccati aprile
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La Legge di Bilancio allunga gli effetti del blocco dei licenziamenti. La proroga si estende fino alla prossima primavera, con un preavviso obbligatorio di 90 giorni valido per tutte le aziende che mirano a ridurre il proprio organico. La norma scatterà a partire da gennaio e si protrarrà fino al prossimo aprile, estendendo quindi i termini prima che scatti formalmente la risoluzione del rapporto lavorativo. In sostanza, per tutti coloro che riceveranno a gennaio la lettera di licenziamento, l’effettiva messa in atto del provvedimento non potrà scattare fino ad aprile. Nel caso in cui dovesse mancare la comunicazione, i licenziamenti dovranno essere considerati nulli.

Una normativa che si inserisce nel pacchetto della Legge di Bilancio ma che non si estenderà a tutti i lavoratori interessati. Nello specifico, a beneficiare della proroga saranno coloro che, nel 2021, operavano nelle aziende con almeno 250 dipendenti, dai dirigenti agli apprendisti. Fanno eccezione le aziende in cui è stato riscontrato, a seguito di appositi approfondimenti, degli squilibri patrimoniali o economico-finanziari. L’obiettivo è tamponare il più possibile l’emergenza occupazionale che i licenziamenti in massa andrebbero a creare, estendendo i termini e cercando in tal modo di tutelare sia il mercato occupazionale che quello della produzione.

Blocco licenziamenti, gli effetti della proroga: cosa prevede la lettera obbligatoria

Come detto, la comunicazione preventiva di almeno 90 giorni sarà un requisito obbligatorio. La lettera, peraltro, dovrà pervenire (ancora in forma obbligatoria) anche alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) oppure quelle unitarie (Rsu). Oltre che alle sedi territoriali dei poli sindacali delle categorie interessate. Incluse fra i destinatari anche il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, oltre che alle Regioni e all’Agenzia nazionale Politiche attive Lavoro (Anpal). L’obbligo farà fede alla procedura secondo cui il titolare dell’azienda intenda procedere con la chiusura della sede (oppure della filiale o di un ufficio), cessando definitivamente l’attività e procedendo con licenziamenti per un numero di dipendenti non inferiore a 50.

Nella missiva, andrà specificata sia la condizione economica della società che possa giustificare la pratica, sia il numero (e i profili) dei dipendenti che incorreranno nella riduzione dell’organico. Inoltre, si dovrà indicare con esattezza il termine entro cui si prevede la cessazione definitiva dell’attività in questione. Da quel momento, vigerà un lasso di tempo pari a 90 giorni per gli effetti del provvedimento. Tuttavia, entro i primi 60, l’azienda sarà tenuta a redigere e inviare ai suddetti destinatari, un piano con le misure da adottare al fine di ammortizzare gli effetti della cessazione. Sia su un piano economico che occupazionale.

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Nei rimanenti 30 giorni, il plico sarà discusso ed eventualmente approvato. In caso di intesa sindacale, al datore di lavoro spetterà il pagamento del ticket di licenziamento ordinario, non triplicato. Doppio in caso di chiusura senza piano o con piano bocciato. La maggiorazione del 50%, invece, sarà prevista in caso di mancato accordo sindacale.

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