Spese sanitarie, regole ferree sulle detrazioni: così interviene il Fisco

Per portare in detrazione le spese sanitarie sostenute durante l’anno, dovranno essere rispettati i dettami vigenti. In caso contrario, scatta la verifica.

Spese sanitarie detrazione
Foto da Pixabay

Un principio, quello della detrazione fiscale, che si applica allo stesso modo per quasi tutte le spese. Ciò che è detraibile dalle tasse, e questo vale anche per le spese sanitarie, dovrà necessariamente essere posto a carico del contribuente, senza nessun rimborso ricevuto a ristoro delle spese pagate. Per questo, anche una volta detratte le spese, bisognerà fare attenzione a ricevere un rimborso, seppure parziale, sulle medesime. Il Fisco, infatti, svolge dei controlli anche su situazioni di questo tipo e, seguire le regole delle detrazioni rappresenta il modo migliore per tenersene al riparo.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, la detrazione si opera nella misura del 19% su una parte di esborso complessivo superiore a 129,11 euro. Come detto, è necessario che la tassa resti a carico del contribuente e, chiaramente, avvenga tramite un pagamento tracciabile. Un obbligo valido dallo scorso anno, anche se per chi si ritrova a pagare in contanti può esserci lo stesso un sistema di detrazione. Ad esempio, è valido il pagamento in contanti per medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private, purché accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Detrazione spese sanitarie, occhio all’intervento del Fisco

Per quanto riguarda il rimborso, le opzioni sono due: su una spesa sostenuta nel 2021 con dichiarazione nel 2022, o si andrà in detrazione oppure si procederà per detrarre l’intero importo, indicando però di averlo ricevuto a titolo di rimborso. Tale informazione, andrà indicata al rigo D7 codice 4 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui si riceverà il rimborso. In sostanza, se si opta per la seconda possibilità, il rimborso andrà trattato a tutti gli effetti come un reddito assoggettabile a tassazione separata. A stabilirlo, è l’articolo 17, comma 1 lettera n-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

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In questo caso, chiaramente, le spese sanitarie in questione non potranno essere portate in detrazione classica. Il Fisco, infatti, andrebbe a segnalare l’eventuale difformità fra i due trattamenti. Va ricordato che figurano fra le detraibili anche le spese mediche rimborsate o sostenute direttamente sostenute dalle assicurazioni. Si tratta di spese sostenute per effetto di premi assicurativi relativi all’ambito sanitario versati dal contribuente oppure a fronte di premi assicurativi stipulati dal datore di lavoro e da egli stesso pagati. Con o senza la trattenuta a carico del dipendente oggetto dell’agevolazione.

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