Congedo straordinario, le regole con la Legge 104: effetto boomerang sul Tfs

Le normative a riguardo creano una macchia d’olio. Chi richiede il congedo familiare, perderà gli effetti del periodo in oggetto su ferie e Tfs.

Congedo 104 Tfr
Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Rientrare negli effetti della Legge 104 porta, naturalmente, a beneficiare di agevolazioni ben precise. Ad esempio, un congedo straordinario dal lavoro per assistere un familiare disabile o affetto da qualsivoglia forma di handicap grave.  E’ però un’altra legge a regolamentare questo tipo di prestazione, la 151 del 2001 per l’esattezza, che lima i dettagli del ricorso ai congedi concedendo un’indennità pari all’ultima retribuzione base precedente alla richiesta dell’aspettativa. Tuttavia bisogna fare attenzione: il congedo, infatti, non è esente dal provocare effetti sulla nostra busta paga.

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda il Trattamento di fine rapporto (Tfr) e quello di fine servizio (Tfs), ovvero altre prestazioni differenti dalla pensione, al novanta per cento non intaccata dal ricorso al congedo straordinario e alle altre agevolazioni della 104. Il discorso, infatti, qui si fa diverso e, per certi versi, penalizzante rispetto ai diritti maturati per l’interruzione di un rapporto di lavoro o per l’accesso alle ferie.  Il punto è che Tfr e Tfs, così come le ferie, maturano solo se il lavoratore in effetti… lavora.

Congedo straordinario e Tfs: il nodo della Legge 151

In pratica, essendo il Tfs e le ferie basati su condizioni di lavoro effettivo, la sospensione ottenuta con il congedo previsto dalla Legge 151, di fatto le fa venire meno. Si palesano, dunque, le stesse condizioni dell’aspettativa non retribuita. Ovvero, non si maturano né ferie e né permessi, figurarsi se si cumula il Tfs che spetterebbe di diritto alla fine dell’attività. Un vero e proprio effetto boomerang quindi, anche perché durante il congedo non si avrà nemmeno diritto alla tredicesima (naturalmente con riferimento al periodo di interruzione). E’ sempre la 151 a regolamentare la questione, con l’articolo 42 che, al comma 5, parla chiaramente di applicazione delle disposizioni di quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000. Ovvero, il periodo in questione è irrilevante per ferie e quant’altro.

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In sostanza, prima di usufruire di tale prestazione conviene pensarci. Su un periodo di congedo straordinario di 24 mesi, infatti, il richiedente vedrà decadere diversi diritti. O comunque, vedrà venir meno, totalmente o parzialmente, dei requisiti parimenti fondamentali. Senza considerare che i contributi figurativi restano validi sì per la pensione ma non per un eventuale scatto di carriera. Anche in questo caso, si ragiona sul servizio effettivamente prestato. Un nodo piuttosto complicato.

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