Bollette, nodo diritti contrattuali: cosa cambia col nuovo Decreto

Al vaglio delle Camere un nuovo DLg per riequilibrare le relazioni fra fornitore e cliente. Una mossa che dovrebbe risolvere gli stalli sui diritti contrattuali.

Bollette recesso cambio fornitore
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Un tema da sempre spinoso quello dei diritti contrattuali dei clienti che acquistano energia elettrica. Dal passaggio di fornitore alla questione recessione, per sciogliere tutti i nodi è allo studio delle Camere un Decreto legge che mira a semplificare le relazioni cliente-gestore. Al quale, di prassi, dovrà seguire un provvedimento da parte dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), che ne garantirà l’applicazione delle normative. La via maestra è quella della direttiva europea 2019/944, con mire sul tema dei diritti contrattuali.

Il primo obiettivo è semplice: garantire ai clienti una maggiore chiarezza da parte del gestore al momento di una richiesta di informazioni. Inoltre, prima della conclusione dell’accordo contrattuale, all’utente dovrà essere fornito un documento informativo per sintetizzare i relativi diritti di cui andrà a godere. Qualora si manifestassero le condizioni per una modifica dei termini, stando alla bozza, non dovrà esserci spazio per sorprese: il cliente dovrà esserne tempestivamente informato, tramite comunicazioni puntuali e soprattutto chiare.

Bollette e diritti contrattuali: l’adeguamento delle tariffe

Stesso discorso anche per i prezzi. Niente novità dell’ultimo minuto. Anzi, stando alle nuove direttive (ancora al vaglio, ricordiamo) relative ai termini contrattuali, il cliente dovrà ricevere comunicazione diretta per l’adeguamento delle tariffe. Inoltre, con un preavviso fra le due settimane e il mese, dovranno essere informati delle ragioni del cambio tariffario. Il cliente, qualora lo desideri, potrà liberamente decidere di recedere dal contratto, dandone comunicazione tramite raccomandata o posta elettronica, certificata oppure ordinaria. L’importante è che il cambio avvenga entro la data indicata dal fornitore.

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Per quanto riguarda i pagamenti, secondo il decreto non ci sarà spazio per “indebite discriminazioni” per i clienti finali, qualora scelgano una forma di pagamento piuttosto che un’altra. Inoltre, per quanto riguarda le misure alternative alla disconnessione del servizio, la comunicazione dovrà essere a carico del fornitore e con anticipo sufficiente rispetto alla data di interruzione della fornitura. Fra le alternative, si prevedono fonti di sostegno, sistemi di pagamento e servizi di consulenza energetica. Le misure verranno stabilite dall’Autorità entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

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