Cartelle esattoriali, sono partite ma attenzione: in questi casi l’atto è nullo

Un tema dibattuto e che ha reso necessario l’intervento della Corte di Cassazione: ecco quando la notifica delle cartelle esattoriali non vale.

cartelle esattorali
Fonte foto: web

Se ne è parlato all’infinito negli ultimi due mesi. Pace fiscale, rottamazione delle cartelle esattoriali, condoni che hanno visto gli esperti del settore divisi circa la loro efficacia. Un quadro multiforme che, ai contribuenti, può anche apparire non chiaro. La sostanza è che il Decreto Sostegni ha operato probabilmente il più imponente taglio fiscale degli ultimi anni, andando a svuotare gli archivi dell’erario semplicemente gettando qualche migliaio di cartelle esattoriali nel tritacarte. Non tutti sono convinti che sia la via giusta (specie per il periodo di riferimento e per la possibile discrepanza con chi, invece, ha rispettato le scadenze). Ma tant’è.

Ora si presenta un altro problema. Le cartelle esattoriali nuove e quelle che non sono rientrate nella sforbiciata. Stanno arrivando, arriveranno a breve e porteranno con loro, almeno per il momento, un avviso bonario. Un promemoria su un debito esistente che andrà saldato quanto prima. Ma nel frattempo sorge anche un’altra variabile, la quale sembra mettere in discussione la validità di alcuni atti notificati. Un tema estremamente complesso, sul quale è intervenuta persino la Corte di Cassazione.

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Cartelle esattoriali, pronto l’invio ma attenzione: ecco cosa dice la Cassazione

Teoricamente, per dimostrare la corretta notifica dell’atto dovrebbe essere sufficiente l’avviso di ricevimento della raccomandata, nella quale deve naturalmente essere contenuto. In altri casi, si sostiene che sia necessario anche attestare l’avvenuta ricezione della Comunicazione Avvenuto Deposito (Cad), da prassi contenuta nell’atto di notifica. Per capire meglio, bisogna rifarsi a una sentenza della Cassazione (la numero 10012 del 15 aprile 2021), secondo la quale la validità è subordinata al rispetto di precisi requisiti. Il caso esaminato nella fattispecie ha riguardato un contribuente che ha impugnato la propria cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale.

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Il motivo dell’istanza era semplice: il ricorrente affermava di non aver ricevuto né gli atti impositivi né il titolo esecutivo. Dopo il rigetto da parte di due differenti enti, la Cassazione ha fatto sapere che il deposito dell’avviso di ricevimento della Cad costituisce una prova dell’avvenuta notifica. In sostanza, non basta l’avvenuta spedizione. Qualora vi sia solo questo requisito, l’atto di notifica potrebbe essere considerato nullo. Una circostanza che ritarderebbe l’invio piuttosto che eliminarlo. E comunque difficilmente verificabile di nuovo dopo una sentenza.

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