Reddito di cittadinanza, novità col Dl Sostegni: per chi scatta la sospensione

Il Decreto presentato dal premier Draghi ha portato qualche novità anche per la misura del Reddito di cittadinanza. Ecco come funziona la sospensione.

Reddito di cittadinanza
Foto: Web

Rimescola le carte il Decreto Sostegni pur senza scombinare nulla in fatto di aiuti. La parola d’ordine del premier Mario Draghi è stata “più soldi e più in fretta”. Mantenendo tuttavia una linea guida ben segnata da un punto di vista dei parametri necessari per accedere agli aiuti. Il Reddito di cittadinanza non fa eccezione. Come annunciato, la misura è rimasta anche se sotto nuove criteri che, per alcuni, significherà dover rinunciare al supporto al reddito. Va detto, però, che qualora scattasse, la sospensione riguarderebbe sostanzialmente una bella novità.

In effetti, vedersi sospesa la misura del Reddito significherebbe aver trovato lavoro. In questo caso, infatti, a prescindere da quanto si andrebbe a guadagnare verrebbe ritenuto un introito sufficiente per rinunciare alla misura di sostegno e, per così dire, lasciare posto ad altri che ne hanno più bisogno. 

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Reddito di cittadinanza, novità col Dl Sostegni:

La novità non è arrivata a sorpresa nel Decreto Sostegni ma il ministro del Lavoro, Andra Orlando, l’aveva anticipata già in audizione al Senato. Una disposizione speculare a quanto previsto per la Naspi, che verrà sospesa in caso di nuovo impiego. Per poi essere ripristinata qualora questo dovesse cessare. L’obiettivo è rendere il Reddito di cittadinanza un’esclusiva misura di sostegno e non un disincentivo alla ricerca del lavoro. Non si tratta di una decadenza automatica ma, dal momento che l’ingresso di uno stipendio andrebbe a portare le soglie di reddito al di sopra della soglia di sofferenza, questo comporterebbe la perdita del beneficio.

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Come per la Naspi, qualora il lavoro dovesse venire meno bisognerà inoltrare una nuova domanda per ottenere nuovamente il Reddito. Il meccanismo di sospensione verrà applicato nel momento in cui il percipiente dovesse stipulare un contratto lavorativo, anche a termine. Non scatterà il ricalcolo del beneficio (quindi il Reddito non viene perso né ridotto) ma un’interruzione per tutto il periodo di attività lavorativa. Tuttavia, anche se dovesse cessare il rapporto, condizione essenziale è che il reddito familiare non vada oltre i 10 mila euro annui. Qualora non li superasse, la sospensione si applicherebbe solo ai mesi (fino a un massimo di 6) in cui il reddito è stato variato dal lavoro.

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