TFR: quando e perché all’ex coniuge spetta di diritto una quota

Il TFR può generare notevoli attriti nelle coppie divorziate. Secondo la legge però ci sono delle situazioni in cui una parte dell’indennità di fine rapporto spetta anche alla controparte

TFR, coppia divorziata
Fonte Pixabay

Il trattamento di fine rapporto più noto come TFR spetta ai lavoratori in caso di dimissioni, licenziamento o raggiungimento dell’età pensionabile. Si tratta quindi di una somma piuttosto ingente, che molti lavoratori aspettano per una vita.

Purtroppo però in alcune circostanza può diventare motivo di malumori e tensioni. Questo può accadere nel caso di coppie divorziate, quando l’ex rivendica il diritto ad avere una quota di questo indennizzo. Di primo impatto può sembrare assurdo, ma ecco quando ciò è praticabile nella realtà.

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I casi in cui all’ex coniuge spetta il TFR

In base alle Legge sul divorzio, il coniuge può ricevere una parte del TFR solo se non ha perso il diritto all’assegno divorzile o non lo ha ancora ricevuto (a volte può essere erogato in un’unica soluzione) e se dopo il divorzio non è convolato nuovamente a nozze. Diverso è il caso della convivenza, che consente all’ormai ex partner di non perdere il diritto.

A cambiare le carte in tavola è stata però una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 19 febbraio. Secondo il provvedimento sancito dall’organo di giustizia il TFR spetta anche quando viene revocato l’assegno di divorzio. Il diritto infatti è retroattivo rispetto alla proposizione della domanda.

Un ulteriore conferma la dà anche la legge numero 898 del 1970, che parla piuttosto chiaro in tal senso. Al comma 12 infatti stabilisce che si ha diritto al TFR anche dopo la sentenza di divorzio. Quindi viene considerato il fattore temporale che permette di stabilire la retroattività della sentenza in base alla data in cui è stata effettuata la domanda per ottenere l’indennizzo.

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