Invalidità civile e inabilità al lavoro, pensioni simili ma diverse: facciamo chiarezza

Qualche assonanza e l’Inps in comune. Ma perlopiù differenze sostanziali fra invalidità e inabilità, nei termini e nei requisiti, per accedere ai due diversi trattamenti.

Invalidità
Foto di stevepb da Pixabay

Invalidità civile e inabilità al lavoro sono due presupposti per la percezione del trattamento assistenziale erogato dall’Inps. Ossia, due criteri per assegnare un determinato tipo di pensione. Ora, pur avendo una certa assonanza, perlomeno su un piano ermeneutico, esistono sostanziali differenze fra i due tipi di trattamento. Ed è proprio la natura dei due termini utilizzati a decretare la diversità nella prestazione fornita. In comune resta comunque l’ente che li concede.

Un altro punto in comune in realtà c’è. Ovvero, che entrambi i trattamenti assistenziali si rivolgono a cittadini considerati inabili, quindi ormai privi della residua capacità lavorativa.

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Invalidità civile e inabilità al lavoro: le (sottili) differenze

Finite le assonanze. E’ bene ora fare un po’ di distinzione, dal momento che le situazioni specifiche per accedere alla prestazione sono differenti. E lo stesso Inps ne dà conto sulla sua pagina ufficiale, ricordando come la pensione di invalidità civile rappresenti una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di determinati soggetti. Nello specifico, coloro per i quali è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale (ossia al 100%) e permanente da una commissione medica. Altra condizione, quella di un’economia familiare in stato di bisogno.

Ai fini dell’elargizione, vengono considerati i soggetti di età compresa fra i 18 e i 67 anni di età. Per quanto riguarda l’età massima, a ogni modo, il calcolo viene effettuato in base all’aspettativa di vita media.

Discorso diverso per la prestazione erogata per inabilità al lavoro. In questo caso, l’Inps si rivolge ai lavoratori (dipendenti o autonomi) per i quali è stata comprovata “l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”. La differenza sembra sottile ma è sostanziale: l’invalidità civile, infatti, può subentrare anche in contemporanea allo svolgimento di una mansione. L’inabilità, invece, lo preclude in qualsiasi caso.

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