Inail: assegno di 263 euro al mese per chi ha queste patologie

L’Inail eroga un assegno di 263 euro al mese per coloro che si trovano in una situazione invalidante senza la necessità di presentare l’ISEE.

Inail assegno 263 incollocabilità

L’assegno INAIL da 263 euro al mese si chiama assegno di incollocabilità ed è stato introdotto con il D.P.R. 1124/1965.

L’ INAIL, al fine di erogare questo assegno, deve accertare la disabilità del richiedente e rilasciare un certificato che deve contenere l’accertamento della disabilità.

Detto certificato deve contenere, in modo chiaro e specifico, che l’interessato non può più partecipare al collocamento obbligatorio per la perdita della capacità lavorativa e, quindi, chiede l’erogazione immediata dell’assegno.

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L’assegno Inail di 263 euro: a chi spetta?

L’ assegno di incollocabilità spetta:

a) al lavoratore che ha subito malattie professionali o infortuni sul lavoro denunciate fino al  31 dicembre 2006.

b) al lavoratore che ha subito infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007.

c) ai titolari di rendita per danno biologico, con un grado di menomazione psicofisica con una percentuale superiore al 20% (riconoscimento dall’INAIL in base all’articolo 13 del D.LGS n. 38/2020).

Come ricevere un assegno di incollocabilità senza ISEE

Per ottenere l’assegno bisogna presentare domanda allo sportello della sede INAIL competente, inviata per posta ordinaria, tramite PEC o Patronato.

La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente e la descrizione dettagliata dell’inabilità lavorativa accertata. Inoltre, bisogna allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e certificazione di invalidità.

Per questa prestazione non è richiesto il modello ISEE perché non riguarda il reddito, ma l’incollocabilità lavorativa.

Per ricevere l’assegno mensile l’interessato deve comunicare le modalità di accredito dell’assegno, nello specifico:

a) IBAN di conto corrente bancario o postale;

b) dati libretto del deposito nominativo del libretto bancario o libretto di deposito;

c) IBAN carta prepagata;

d) tramite gli istituti di credito convenzionati con l’INPS per il pagamento in contanti.

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