Estinzione anticipata: la banca deve restituire le spese non godute?

La Banca deve restituire le spese di istruttoria non godute in caso di estinzione anticipata di un finanziamento o prestito? L’ ABF si è pronunciato.

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L’ ABI si è pronunciato sul rimborso a favore del cliente per le spese imposte dalla banca nonostante l’estinzione anticipata del finanziamento.

Il caso di specie riguarda un cliente che aveva rimborsato anticipatamente il prestito acceso presso la propria banca, e pertanto chiedeva il rimborso delle commissioni applicate in sede di stipula del finanziamento, ex art. 125 sexies del TUB.

L’art. 125 sexies del TUB, riconoscere al cliente il diritto di chiedere il rimborso anticipato del finanziamento acceso.

La banca si difendeva, asserendo che si trattava di costi fissi imputabili alla rete commerciale, non legati all’ammortamento del finanziamento.

Il cliente, stando a quanto asserito dalla banca, si rivolgeva all’ABF per ottenere il rimborso di quella parte di spese non godute, in relazione alla durata residua del prestito. Secondo l’ABF, la banca deve rimborsare la quota delle commissioni non godute, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.

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Estinzione anticipata: la soluzione adottata a tutela del cliente

La banca, secondo l’ABF, nella formulazione dei contratti deve fare una differenziazione chiara tra le spese.

Nello specifico, la banca deve differenziare gli oneri e costi fissi, imputabili alla fase di trattazione e formazione del contratto da quelli che maturano durante il rapporto.

Nel caso in cui questa differenziazione mancasse, questi si intenderanno come oneri e costi che maturano durante il contratto.

Ne conviene che, in mancanza di questa specificazione, la banca dovrà rimborsare sia i costi up front che i costi up curring. In questi casi la banca, le poste devono restituire le spese del finanziamento. Infatti tale principio si applica a qualunque intermediario, perciò tanto vale per le banche, tanto per le poste.

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