Manovra 2021, ecco il maxi “bonus assunzioni”: tutto quello che c’è da sapere

Manovra 2021, il maxi bonus: prevista una importante indennità di esonero contributo per determinate categorie di lavoratori che verranno assunti. Vediamo quali.

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C’è un triennio a disposizione, c’è un importante esonero contributivo e ci sono territori regionali specifici dove poterlo sfruttare. Questi i capisaldi di una misura presente, specificamente all’articolo 5, nel testo della bozza della Manovra 2021 e che potrà comportare auspicabilmente una scossa nelle politiche attive per il lavoro soprattutto in territori svantaggiati e per giovani inoccupati.

In un periodo in cui le percentuali di disoccupazione restano a due cifre c’è sempre più bisogno di misure e provvedimenti atti a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro della popolazione più giovane e soprattutto in territori meno sviluppati del Paese. Ecco quindi arrivare nella bozza di Manovra 2021 il maxi “bonus assunzioni” per specifiche categorie di aspiranti lavoratori residenti in particolari territori.

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Manovra 2021, il maxi “bonus assunzioni”: cos’è ed a chi spetta

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I dettagli della misura sono messi neri su bianco nella bozza di testo della Manovra 2021 dove si legge che:”Per le assunzioni effettuate nel triennio 2021-2023, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente disposizione. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Questo esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo di 48 mesi,  ai datori di lavoro a patto che l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva presente nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Inoltre, l’esonero contributivo è corrisposto se il datore del lavoro non ha effettuato nei sei mesi precedenti l’assunzione under 35 e se non procederà, nei nove mesi successivi all’assunzione per cui si chiede l’esonero contributivo, a licenziamenti individuali, collettivi o per giusta causa nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva . Tutta la misura, si spiega, è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

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