Conto corrente: restitutizione degli interessi anatocistici? La Cassazione si pronuncia

La Corte di Cassazione, in merito al diritto di restituzione degli interessi anatocistici per i contratti di conto corrente, si è recentemente pronunciata consolindando l’orientamento sul tema.

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Fonte Pixabay

Prima di addentrarci nella materia è bene capire cosa si intenda per interessi anatocistici.

Gli interessi anatocistici sono disciplinati dall’art 1283 del Codice Civile: “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

L’anatocismo non è altro che calcolo degli interessi sugli interessi maturati secondo una certa periodicità, cioè sono sommati al capitale dato in prestito in modo tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi.

Il legislatore, con l’art 1283 c.c, ha sancito che i gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi. Pertanto, il giudice potrà condannare al pagamento degli interessi su interessi nel caso in cui venga provato che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli interessi principali.

Sebbene la regola parli chiaro, le banche hanno continuato ad applicare, a sfavore dei correntisti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Sulla mancanta applicabilità di questo articolo moltissimi hanno chiesto, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di pronunciarsi al fine di creare un orientamento comune in tutte i Fori d’Italia.

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Sì alla restituzione degli interessi anatocistici del conto corrente: ma per chi?

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La Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza del 29 ottobre 2020, n. 23853 ha fatto chiarezza in merito all’applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente.

Detta sentenza afferma che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’ art 25, comma 3, del dlgs n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicare, sicché in tali contratti perché sia ridotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.

Cosa significa?

Con l’entrata in vigore della delibera CIRC 9 febbraio 2000, coloro che hanno aperto un conto corrente prima del 2000, se non hanno sottoscritto un nuovo contratto con cui viene pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, hanno diritto alla restituzione degli interessi anatocistici.

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