Il protesto per firma non conforme: come risolvere

Chiunque detenga la titolarità di un’azienda potrebbe incorrere, più o meno inconsapevolmente, nella tanto spiacevole quanto assai frequente situazione nella quale ci si tramuti in vittima di un protesto. Conseguenza immediata di codesta evenienza è ricercabile nell’immissione all’interno di una banca dati la quale, successivamente, potrà essere consultata da istituti bancari e da finanziarie che in questo modo diverranno molto restii a concedere finanziamenti di ogni genere.

Prima di passare al caso specifico di un protesto per firma non conforme, cosa buona e giusta è cercare di dare una definizione che possa risultare il più possibile esaustiva. Per protesto bancario si intende un atto di matrice pubblica grazie al quale viene attestata l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore, con conseguente rifiuto da parte di quest’ultimo di procedere al pagamento o all’accettazione del titolo.

Sarà abilitato a levare un protesto il notaio, un ufficiale giudiziario ed un segretario comunale, oltre che i capi di Stanza di Compensazione della Banca d’Italia.

Ogni volta nella quale il protesto bancario venga sottoposto ad accertamento, verrà dato il via ad un procedimento il quale culminerà appunto con l’inserimento all’interno del Registro dei Protesti. Prima che questo accada, il creditore invierà al debitore un richiamo ufficiale, il quale verrà fatto notificare sotto forma di lettera di intimazione di pagamento. Il tutto potrà tuttavia essere evitato nel momento in cui il secondo sanerà, nel periodo intercorrente tra il controllo iniziale e l’iscrizione stessa, la propria situazione. Conto Protestati Service ha nel corso degli anni messo appunto conti correnti appositamente pensati per coloro che in passato hanno subito un protesto bancario, indifferentemente dal fatto che si tratti di individui o di aziende. L’apertura del conto in questione richiederà l’espletamento di pochi e semplici passaggi. Primo step consiste nel perfezionare la registrazione. Dopo aver fatto questo, arriverà quindi il momento di selezionare la specifica tipologia di conto. Per qualsiasi problema, un servizio di assistenza telefonica provvederà a dissipare ogni dubbio.

Il caso della firma non conforme

Per quello che riguarda il caso particolare del protesto per firma non conforme, una sentenza risalente all’anno 2012 affermò che, qualora l’assegno riportante il nominativo del correntista presenti una firma oggetto di contraffazione oppure non caratterizzata da conformità, la mancanza di un esposto inerente eventuali furti o smarrimento dei titoli stessi tramuterà in vittima del protesto colui che deterrà la titolarità del conto corrente.

Quando, al contrario, la firma apposta sulla superficie dell’assegno indica un nominativo differente da quello che identifica il proprietario del conto, l’istituto finanziario non potrà esclusivamente rifiutarsi di pagare. Dopo aver rigettato l’assegno, la banca o la finanziaria avranno la responsabilità di comunicare al pubblico ufficiale che l’intestatario del conto corrente è un individuo differente la colui che ha apposto a propria firma sull’assegno protestato.

In aggiunta, andrà inoltre precisato che fra i due soggetti non vi è alcun legame, nè relativo ad alcuna negoziazione nè giuridico. Alcuni oneri interessano anche banca, se essa si rende artefice dell’inserimento ingiusto del correntista nel Registro dei Protestati. Il proprietario del conto corrente potrà infatti beneficiare di tutele contrattuali volte a salvaguardarlo anche dai danni di matrice sociale subito a seguito dell’ingiusta immissione.

Per quello che concerne infine il pubblico ufficiale, vige responsabilità in concorso se egli non ha adeguatamente vigilato sull’equivalenza tra la firma dell’intestatario e quella di traenza. Con il conto corrente per protestati, il cliente potrà fruire di una vasta serie di prestazioni, elencabili come segue:

  • ricevimento dello stipendio o del trattamento pensionistico;
  • invio e ricezione di bonifici;
  • ricariche telefoniche;
  • prelievo di denaro contante in ogni angolo del globo;
  • prenotazioni di viaggi aerei e noleggio veicoli;
  • addebito mensile di ogni utenza domestica.

In che modo rimediare?

La riabilitazione è competenza del Tribunale situato nella provincia dove si risiede, il quale rilascerà un decreto che andrà infine presentato all’Ufficio Protesti.

L’ottenimento del decreto è legato alla regolarizzazione del versamento della somma ed al trascorrimento di un periodo di tempo non inferiore ad un anno, lasso intercorrente dal protesto precedente. In tutti gli altri casi, al tribunale spetterà la facoltà di respingere l’istanza.

Per richiedere la cancellazione del protesto, l’apposito modulo dovrà contenere tutte le generalità anagrafiche del correntista, il quale avrà l’obbligo di allegare una copia della propria carta di identità.

Insieme al modulo, vanno poi inseriti:

  • il documento con il quale il protesto è stato precedentemente notificato;
  • la copia originale del titolo che è stato protestato;
  • un resoconto che contenga ogni eventuale protesto bancario, richiedibile recandosi alla Camera di Commercio.

Nel momento in cui il protesto bancario venga inflitto ad un’impresa o ad un ente, a richiedere l’annullamento dello stesso dovrà essere l’avvocato che rappresenta l’organo. Ad un ipotetico rigetto si potrà ricorrere, fino a 10 giorni dopo, alla Corte d’Appello. Saliranno a 5 gli anni che le aziende avranno a disposizione per perfezionare la richiesta di revoca, ovviamente dopo aver sanato la situazione. Se, successivamente alla riabilitazione, verrà emesso ancora una volta un assegno con firma non conforme, l’annullamento del protesto bancario diverrà molto complicato. Sarà infatti difficile che dei cattivi pagatori recidivi riescano ad avere dei nuovi decreti riabilitativi. La decisione finale è tuttavia dipendente dalla discrezionalità del Giudice.

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