Qualcuno vorrebbe fare il prestanome di un’azienda? Prima di assumersi tale responsabilità, è giusto che sappia un paio di cose: in caso di evasione dell’IVA da parte dell’amministratore dell’azienda, il prestanome non ha nessuna responsabilità; c’è un “ma” però: se il dolo specifico, ossia la volontà di non pagarla, viene dimostrato tramite la mancata presentazione della dichiarazione, per il prestanome potrebbero essere dolori.
In scia a quanto detto sopra, proprio ieri la Cassazione ha accolto il ricorso di un prestanome, precedentemente condannato per non aver dichiarato l’IVA. La motivazione che sta dietro all’accettazione del ricorso è questa: ad essere qualificato non è il prestanome ma bensì colui che gestisce la società; quindi, soltanto tale soggetto può compiere l’azione dovuta.
Il prestanome, quale soggetto estraneo, diventa responsabile in base alla posizione di garanzia enunciata nell’art. 2392 del Codice Civile, ossia la facoltà dell’amministratore di adempire a tutte le azioni possibili per difendere il patrimonio sociale ed impedire che danni commessi da terzi possano ledere alla stabilità della società.
La Cassazione, quando si è occupati di reati omissivi, ha sempre individuato l’amministratore come soggetto attivo del reato, mentre il prestanome era colui che non aveva fatto nulla per impedire l’omissione. Considerando che il prestanome non ha nessun titolo per mettere mano e bocca nella gestione societaria, per addebitargli il concorso in omissione il giudice si è appellato al dolo eventuale.
In pratica, deve verificarsi la palese intenzione di omettere il pagamento delle imposte sapendo di stare commettendo un illecito. Insomma, la legge non ammette ignoranza, anche se spesso molte persone lo dimenticano oppure fanno finta di non saperlo.